Molti regimi fiscali di favore non spettano per il solo fatto di averne i requisiti, perché bisogna anche dirlo all'Agenzia delle Entrate, con un modello, una casella barrata o una comunicazione da inviare entro una certa data. Quando quel passaggio formale salta, il beneficio non è perso per sempre. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16/2012 consente di recuperarlo con la remissione in bonis, cioè eseguendo in ritardo l'adempimento dimenticato e pagando una sanzione fissa di 250,00 euro.

Il limite coincide con il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, e per gli adempimenti scaduti dopo il termine del Redditi dello scorso anno quel termine è il Redditi 2026, in scadenza il 2 novembre 2026.

Che cosa si può recuperare

La remissione in bonis riguarda i benefici fiscali e i regimi opzionali il cui accesso dipende da una comunicazione preventiva o da un altro adempimento di natura formale non eseguito in tempo. Non sana l'errore nel merito, e chi non aveva i requisiti non li acquista pagando i 250,00 euro. Serve invece a chi aveva tutte le carte in regola e ha mancato soltanto la comunicazione.

Per l'Agenzia, che ha dato le prime indicazioni con la circolare 38/E del 28 settembre 2012, i casi tipici sono questi:

  • il modello EAS non inviato da un ente associativo che vuole la decommercializzazione di quote e corrispettivi;
  • le opzioni per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale delle società (articoli 115-117 del TUIR);
  • l'opzione per la tonnage tax delle imprese di navigazione;
  • l'opzione per calcolare l'IRAP sulla base del bilancio, oggi per le società di persone in contabilità ordinaria, perché dal 2022 le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o professioni non sono più soggette all'IRAP.

Per le opzioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi presentata nel primo periodo di validità del regime, l'articolo 7-quater, comma 29, del decreto-legge 193/2016 fa salva la remissione in bonis.

La cedolare secca dimenticata

L'Agenzia, con la circolare 47/E del 20 dicembre 2012, ammette l'opzione tardiva per la cedolare secca se il comportamento del locatore è stato coerente con quella scelta e se non ha versato l'imposta di registro sul contratto prima di esercitare l'opzione, nemmeno in un'unica soluzione. Chi ha pagato il registro ha già manifestato la scelta opposta, e la remissione in bonis non serve a cambiarla.

La raccomandata con cui il locatore rinuncia agli aggiornamenti del canone va al conduttore e non all'Amministrazione finanziaria, per cui la circolare 47/E esclude che un invio tardivo si recuperi con la remissione in bonis. Nell'articolo sulla cedolare secca vediamo i casi in cui la rinuncia è già scritta nel contratto. Anche la registrazione tardiva del contratto segue un'altra strada, il ravvedimento operoso.

Con la risposta a interpello n. 530 del 28 ottobre 2022 l'Agenzia ha ammesso anche la revoca tardiva della cedolare secca per le annualità successive, a condizione che il locatore provi di aver comunicato per tempo la revoca al conduttore e di non aver versato la cedolare per l'anno in questione. In quel caso si presenta il modello RLI entro la prima dichiarazione utile, si versano i 250,00 euro, si paga l'imposta di registro con la relativa sanzione, che si può ravvedere, e il canone torna nella tassazione ordinaria. Per capire se la cedolare conviene davvero, rimandiamo all'articolo sulla cedolare secca sugli affitti.

Il termine: la prima dichiarazione utile

La prima dichiarazione utile, secondo la circolare 38/E, è la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade dopo il termine previsto per l'adempimento dimenticato. Non è quindi necessariamente la dichiarazione dell'anno a cui l'opzione si riferisce. Se l'adempimento rileva soltanto ai fini IVA, il riferimento diventa la prima dichiarazione IVA.

Per il Redditi 2026, relativo al 2025, il termine ordinario del 31 ottobre cade quest'anno di sabato e slitta a lunedì 2 novembre 2026. I 90 giorni successivi, entro i quali una dichiarazione tardiva non è ancora considerata omessa, qui non contano, perché la circolare 38/E esclude che allunghino il termine della remissione in bonis. Su come funziona la scadenza del Redditi e cosa succede a chi la manca, rimandiamo all'articolo sul Redditi 2026 e la dichiarazione tardiva.

Le condizioni

La norma ne pone tre:

  • possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, già alla data in cui si sarebbe dovuto fare l'adempimento, come precisa la circolare 38/E;
  • eseguire la comunicazione o l'adempimento omesso entro il termine della prima dichiarazione utile;
  • versare contestualmente la sanzione minima dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, oggi pari a 250,00 euro, senza compensazione con crediti.

Inoltre la violazione non deve essere già stata constatata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Un controllo che riguarda un comparto d'imposta diverso da quello del beneficio, precisa l'Agenzia, non impedisce la regolarizzazione.

Quando non si può usare

La remissione in bonis non è uno strumento per cambiare idea. La circolare 47/E esclude il mero ripensamento basato su ragioni di opportunità, e la risposta a interpello n. 42 del 2024 lo ribadisce. Chi ha scelto un regime e a posteriori scopre che un altro conveniva di più non può usarla per tornare indietro.

Restano fuori anche:

  • le comunicazioni la cui omissione è una semplice irregolarità punita con una sanzione propria, perché lì il beneficio non dipende dall'adempimento (circolare 38/E);
  • i regimi IVA e delle imposte dirette per i quali vale il comportamento concludente del DPR 442/1997, dove l'opzione si desume da come ci si è comportati;
  • gli adempimenti verso soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria, come la raccomandata al conduttore nella cedolare secca (circolare 47/E);
  • l'adesione al concordato preventivo biennale, per la quale l'articolo 35 del decreto legislativo 13/2024 esclude espressamente la remissione in bonis. Chi vuole aderire al biennio 2026-2027 deve farlo entro il 31 ottobre (di fatto 2 novembre 2026), come spieghiamo nell'articolo sul concordato preventivo biennale.

La remissione in bonis non va confusa nemmeno con il ravvedimento operoso. Il ravvedimento sana le violazioni commesse, come un'imposta versata in ritardo o una dichiarazione infedele, con sanzioni ridotte e interessi. La remissione in bonis recupera invece l'accesso a un beneficio rimasto bloccato da un adempimento formale, con un importo fisso. La sanzione della remissione, a sua volta, non si può ridurre con il ravvedimento.

Come si paga

I 250,00 euro si versano con il modello F24 ELIDE, il solo ammesso dall'11 giugno 2018 secondo la risoluzione 42/E del 1° giugno 2018, con il codice tributo 8114 istituito dalla risoluzione 46/E dell'11 maggio 2012. Secondo le istruzioni della risoluzione 42/E, nel modello vanno indicati:

  • codice fiscale e dati anagrafici di chi effettua il versamento, nella sezione Contribuente;
  • la lettera R come tipo;
  • nessun valore negli elementi identificativi;
  • il codice tributo 8114;
  • l'anno per cui si effettua il versamento, nella forma AAAA, come anno di riferimento.

Per l'iscrizione tardiva agli elenchi del 5 per mille esiste un codice diverso, l'8115, ma per il contributo 2026 il termine della regolarizzazione è scaduto il 30 settembre 2026.

Dal 2027 la norma passa nel testo unico

Dal 1° gennaio 2027 i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16/2012 sono abrogati e la remissione in bonis passa nell'articolo 344 del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (decreto legislativo 141/2026), che ne riprende la disciplina. Per chi sistema adesso le dimenticanze legate al Redditi 2026 non cambia nulla, perché vale la norma in vigore oggi e il termine è il 2 novembre 2026.

Le date da tenere

  • remissione in bonis legata al Redditi 2026: adempimento omesso e versamento di 250,00 euro entro il 31 ottobre (di fatto 2 novembre 2026).

Il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica e giorno festivo, per cui l'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 70/2011, che proroga gli adempimenti verso le Agenzie fiscali anche quando sono previsti solo in via telematica, porta il termine a lunedì 2 novembre 2026.

Pensi di aver dimenticato un'opzione o una comunicazione?Verifichiamo con te se i requisiti c'erano e se la remissione in bonis è ancora possibile, prima della scadenza del 31 ottobre (di fatto 2 novembre 2026). La prima consulenza è gratuita.
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Contenuto a scopo informativo, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 nel testo vigente, dell'articolo 11 del decreto legislativo 471/1997, delle circolari dell'Agenzia delle Entrate 38/E del 28 settembre 2012 e 47/E del 20 dicembre 2012, delle risoluzioni 46/E dell'11 maggio 2012 e 42/E del 1° giugno 2018 e delle risposte a interpello n. 530 del 2022 e n. 42 del 2024. Aggiornato il 21 ottobre 2026. Importi e termini possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.