Il concordato preventivo biennale è l'accordo con cui si definisce in anticipo, insieme all'Agenzia delle Entrate, il reddito su cui si pagheranno le imposte dei due anni successivi. Chi vi ha aderito per il 2024 e il 2025 in queste settimane riceve la proposta per il biennio 2026-2027 e deve decidere se confermarla, mentre chi non lo ha mai fatto valuta la prima adesione con le regole generali, che abbiamo raccontato nell'articolo su a chi conviene il concordato e a chi no.
La differenza fra le due situazioni, fino a un mese fa, era modesta. Poi è arrivato il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148, in vigore dal 12 agosto, che con gli articoli 28 e 29 ha riservato a chi rinnova vantaggi che alla prima adesione non spettano e ha aperto, sempre soltanto a chi rinnova, una definizione agevolata degli anni dal 2020 al 2023. Per una parte dei contribuenti il conto della convenienza, fatto prima di agosto, va quindi rifatto.
Che cosa si intende per rinnovo
Il rinnovo è la nuova proposta che l'Agenzia formula una volta concluso il biennio già concordato, secondo l'articolo 14 del decreto legislativo 13/2024, e riguarda quindi chi ha applicato il concordato per il 2024 e il 2025 e lo conferma per il 2026 e il 2027. Chi aderisce per la prima volta resta alle condizioni ordinarie, e confondere le due situazioni porta a contare su risparmi che non spettano. Chi ha il concordato 2025-2026 ancora in corso non sta né nell'una né nell'altra situazione, perché il modello del 2026-2027 si usa, dicono le istruzioni e non la norma, in assenza di una proposta già in essere per quel biennio. I forfettari restano fuori in ogni caso, perché per loro l'istituto è stato abrogato con effetto dal 2025.
I vantaggi riservati a chi rinnova
Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 14 rafforza i benefici premiali e il comma 1-ter ne aggiunge uno di puro risparmio finanziario. Per chi rinnova valgono:
- esonero dal visto di conformità per compensare crediti fino a 100.000,00 euro l'anno per l'IVA e fino a 70.000,00 euro l'anno per le imposte dirette e l'IRAP;
- esonero dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000,00 euro l'anno;
- anticipo di due anni dei termini entro cui l'Agenzia può accertare il reddito d'impresa, il reddito di lavoro autonomo e l'IVA delle annualità concordate, cioè il 2026 e il 2027;
- nessun interesse sulla rateazione dei versamenti che risultano dalla dichiarazione, per le annualità 2026 e 2027;
- niente maggiorazione d'acconto nel 2026.
Le prime tre voci contano soprattutto per chi matura crediti d'imposta e li compensa in F24, perché il visto di conformità costa e richiede tempo, mentre le ultime due si sentono già nei versamenti dei prossimi mesi. L'esonero dagli interessi non tocca però gli avvisi bonari, le cartelle, il ravvedimento operoso né i contributi previdenziali, che la norma non nomina, perché riguarda la sola rateazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 241/1997.
Il vantaggio che si vede già a novembre
Chi aderisce al concordato, nel primo anno, deve versare una maggiorazione sull'acconto calcolato con il metodo storico, cioè sull'imposta dell'anno precedente. L'articolo 20 del decreto legislativo 13/2024 la fissa nel 10 per cento della differenza fra il reddito concordato e quello dichiarato l'anno prima, rettificato secondo le regole di legge, e nel 3 per cento della corrispondente differenza ai fini IRAP, da versare con la seconda o unica rata di acconto. Il nuovo comma 3-bis la disapplica in caso di rinnovo, a partire dal biennio 2026-2027, mentre resta fermo il primo comma dello stesso articolo, per cui l'acconto si continua a determinare sul reddito e sul valore della produzione concordati, e il rinnovo toglie quindi la maggiorazione ma non l'acconto.
Su un professionista che ha dichiarato 50.000,00 euro nel 2025 e riceve una proposta di 57.000,00 euro per il 2026, la differenza è di 7.000,00 euro e la maggiorazione varrebbe 700,00 euro, da aggiungere al versamento del 30 novembre 2026. Rinnovando, quei 700,00 euro non si versano.
La definizione agevolata degli anni dal 2020 al 2023
L'articolo 29 del decreto apre una seconda possibilità, riservata a chi ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e rinnova l'adesione nei termini. Si versa un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali e dell'IRAP calcolata non sul reddito vero, che nessuno rimette in discussione, ma su un incremento convenzionale del reddito già dichiarato in ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e in cambio per quelle annualità l'Agenzia non può più effettuare le rettifiche analitiche e induttive del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, né le corrispondenti rettifiche ai fini IVA.
L'incremento su cui si calcola l'imposta dipende dal punteggio di affidabilità fiscale:
- 5 per cento con punteggio pari a 10;
- 10 per cento con punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento con punteggio pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento con punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento con punteggio inferiore a 3.
Sull'incremento così determinato si applica un'aliquota anch'essa legata al punteggio, e la stessa scala vale per tutte e quattro le annualità:
- 10 per cento se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento se pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento se inferiore a 6.
La stessa scala del 10, 12 e 15 per cento si ritrova nell'imposta sostitutiva sull'incremento concordato di cui parla l'altro articolo, ma è un istituto diverso e non va confuso con questo. Per il 2020 e il 2021 queste aliquote si applicano diminuite del 30 per cento in considerazione della pandemia, e diventano quindi il 7,00 per cento con punteggio pari o superiore a 8, l'8,40 per cento nella fascia intermedia e il 10,50 per cento sotto 6.
Accanto alla sostitutiva sui redditi c'è quella dell'IRAP, che non segue il punteggio ma si applica nella misura fissa del 3,9 per cento sullo stesso incremento, ridotta al 2,73 per cento per il 2020 e il 2021. Poiché l'IRAP è abolita per le persone fisiche dal periodo d'imposta 2022, una ditta individuale o un professionista se la trovano davanti al più per quelle due annualità, mentre per le società e per gli altri soggetti passivi opera su tutte e quattro.
Un binario separato è riservato a chi, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023, aveva dichiarato una causa di esclusione dagli indici legata al COVID, il non normale svolgimento dell'attività oppure l'esercizio di più attività, perché lì l'incremento della base imponibile è del 25 per cento e le aliquote seguono regole proprie. Sono conti che conviene fare in Studio sulla singola posizione.
Il versamento si esegue in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con la prima entro il 15 marzo 2027 e gli interessi legali sulle successive dal 16 marzo 2027, e in questo caso la definizione si perfeziona solo col pagamento di tutte le rate (un ritardo contenuto entro il termine della rata successiva non fa decadere, e quanto già versato non si restituisce). I termini e le modalità dell'opzione sono rimessi a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che al 14 settembre 2026 non risulta emanato, quindi la scelta si può preparare ma non ancora formalizzare.
Un esempio in cifre
Prendiamo un professionista con punteggio di affidabilità pari a 7 in entrambe le annualità considerate. Per il 2023 aveva dichiarato 60.000,00 euro, quindi l'incremento convenzionale è del 20 per cento, cioè 12.000,00 euro, e l'imposta sostitutiva al 12 per cento vale 1.440,00 euro. Per il 2021 aveva dichiarato 45.000,00 euro, quindi l'incremento è di 9.000,00 euro e l'aliquota, ridotta del 30 per cento per gli anni della pandemia, è l'8,40 per cento, da cui 756,00 euro; per ciascuna annualità la norma fissa però un versamento minimo di 1.000,00 euro per la sola imposta sostitutiva dei redditi, quindi per il 2021 si versano 1.000,00 euro. Chiudere entrambe le annualità costa così 2.440,00 euro. Il conto è senza la sostitutiva dell'IRAP, perché si è ipotizzato un professionista privo di autonoma organizzazione; una società la aggiunge per ogni annualità che definisce.
Quello che va guardato prima di dire di sì
Il minimo di 1.000,00 euro per ciascun anno è il primo elemento che cambia il conto, e riguarda la sola imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali, non quella dell'IRAP. Su quattro annualità si versano almeno 4.000,00 euro anche quando i calcoli, presi uno per uno, darebbero molto meno, e questo rende la definizione poco interessante per chi ha redditi contenuti e punteggi alti. Con un punteggio di 7 il minimo morde sotto 41.666,67 euro di reddito dichiarato per il 2022 e il 2023, e sotto 59.523,81 euro per il 2020 e il 2021 grazie alla riduzione; con un punteggio di 10, dove il prelievo effettivo è dello 0,5 per cento, morde sotto 200.000,00 euro di reddito per il 2022 e il 2023, e sotto 285.714,29 euro per il 2020 e il 2021, dove la riduzione porta il prelievo allo 0,35 per cento.
L'anticipo di due anni dei termini di accertamento riguarda gli anni concordati, il 2026 e il 2027, e non gli anni che si definiscono. Sulle annualità dal 2020 al 2023 il movimento è opposto, perché per quelle che si chiudono il termine di decadenza è portato al 31 dicembre 2029, mentre chi rinnova il concordato si vede spostare al 31 dicembre 2027 il solo termine che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026. Definire un anno lo mette al riparo dalle rettifiche analitiche e induttive ma lo tiene aperto più a lungo per tutto il resto, e il decreto non dice come le due regole si coordinino, per cui il bilancio dipende da come è tenuta la contabilità di quegli anni.
Contano poi i tempi, perché la definizione non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero, e il decreto prevede altre cause che la impediscono o la fanno venire meno, fra cui le misure cautelari, il rinvio a giudizio per reati tributari, la decadenza dalla rateazione e l'infedele dichiarazione delle cause di esclusione. Un accesso o una verifica in corso, finché non si chiudono con un processo verbale, non precludono invece nulla.
Sul fronte dei requisiti conviene muoversi subito, perché l'articolo 10, comma 2-bis, e l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 13/2024, inseriti dal correttivo, stabiliscono che l'adesione di chi non ne aveva i requisiti è priva di effetti, come se non fosse mai avvenuta, con tutto ciò che ne consegue sugli acconti già versati e sui benefici nel frattempo utilizzati, mentre prima produceva una decadenza. La regola decorre dal biennio 2026-2027, quindi non tocca le adesioni per il 2024 e il 2025 ma governa quella che si sta decidendo adesso.
Il requisito più insidioso è quello dei debiti per tributi e contributi definitivamente accertati, che vanno estinti o contenuti sotto i 5.000,00 euro entro il termine di adesione. La verifica del cassetto fiscale e dell'estratto di ruolo va fatta adesso e non a novembre, perché estinguere un debito o metterlo in rateazione richiede tempi che a fine ottobre non ci sono più.
Il termine ordinario per aderire, quello dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 13/2024, sarebbe il 30 settembre, ma per il solo biennio 2026-2027 l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legge 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla legge 88/2026, lo ha differito al 31 ottobre 2026. La norma parla però solo di adesione, mentre lo stesso termine per la revoca è indicato dalle istruzioni al modello CPB 2026/2027, che sono istruzioni e non norma.
Le date da tenere
- adesione al concordato 2026-2027 entro il 31 ottobre 2026, e revoca entro la stessa data secondo le istruzioni al modello;
- seconda o unica rata di acconto il 30 novembre 2026;
- imposta sostitutiva sugli anni dal 2020 al 2023 in unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, oppure prima rata entro il 15 marzo 2027;
- interessi legali sulle rate successive della sostitutiva dal 16 marzo 2027.
Il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica e giorno festivo, per cui l'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto legge 70/2011, che proroga gli adempimenti verso le Agenzie fiscali anche quando sono previsti solo in via telematica, porta il termine a lunedì 2 novembre e opera da sé, senza bisogno che venga annunciato. L'Agenzia però continua a scrivere 31 ottobre e non si è mai pronunciata su questo termine, e un'adesione tardiva al concordato è priva di effetti e non si ravvede, quindi conviene chiudere la pratica entro venerdì 30 ottobre 2026. Lo stesso 31 ottobre 2026 è anche il termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI PF e SP, secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 1/2024, e questo è un motivo in più per non arrivare all'ultimo giorno.
Rispetto al confronto ordinario fra le imposte sul reddito che prevedi e quelle sul reddito concordato, chi rinnova ha tre voci in più da mettere sul piatto, cioè il risparmio della maggiorazione d'acconto di novembre, gli interessi che non paga sulla rateazione e, dove ha senso, il costo della definizione degli anni passati.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione sulla base del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 nel testo vigente, del decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, ripubblicato con le note nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2026) e della documentazione dell'Agenzia delle Entrate. Importi, aliquote e termini possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.