Il concordato preventivo biennale, introdotto dal decreto legislativo 13/2024, è un accordo che si stringe in anticipo con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia calcola, sulla base dei dati che hai già dichiarato, una proposta di reddito per i due anni successivi. Se la accetti, per il 2026 e il 2027 dichiari e tassi quella cifra, e se guadagni di più la parte in più non paga imposte sul reddito, mentre se guadagni di meno paghi comunque su quanto concordato. È una scelta libera, che però vincola per due anni interi.

Chi può aderire e chi resta fuori

Il concordato è riservato a chi esercita attività d'impresa, arte o professione e applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, quelli che una volta si chiamavano studi di settore. Chi per il 2025 è escluso dagli ISA resta fuori anche dal concordato. Non può aderire chi ha già accettato la proposta per il biennio 2025-2026, che è ancora in corso (lo indicano le istruzioni al modello e la circolare 8/E del 6 ottobre 2026).

I contribuenti in regime forfettario non possono più aderire, perché per loro il concordato è stato sperimentale per il solo 2024 e poi abrogato con effetto dal 1° gennaio 2025 dall'articolo 7 del decreto legislativo 81/2025, che ha abrogato l'intero capo dedicato. Per chi è forfettario quest'anno non c'è quindi nulla da valutare su questo fronte.

Per gli altri, oltre all'applicazione degli ISA, servono due condizioni:

  • debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e debiti contributivi, definitivamente accertati, per un importo residuo inferiore a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni, oppure la loro estinzione entro il termine di adesione, secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 13/2024;
  • assenza delle cause di esclusione dell'articolo 11 del decreto legislativo 13/2024, tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione in uno dei tre anni precedenti.

Una rateazione in corso e regolarmente pagata non è un ostacolo rispetto alla soglia di 5.000 euro, mentre un debito definitivo non pagato lo è, se con gli altri raggiunge 5.000 euro. Dal biennio 2026-2027 l'adesione di chi non ha i requisiti o ha una causa di esclusione è priva di effetti, come se non fosse mai avvenuta.

Le novità sul termine e sul peso della proposta

Il termine ordinario dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 13/2024 è il 30 settembre, ma per il solo biennio 2026-2027 l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla legge 88/2026, lo ha differito al 31 ottobre 2026. Il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica e giorno festivo, per cui l'articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 70/2011, che proroga gli adempimenti verso le Agenzie fiscali anche quando sono previsti solo in via telematica, porta il termine a lunedì 2 novembre e opera da sé, senza bisogno che venga annunciato.

L'Agenzia, nella circolare 8/E del 6 ottobre 2026, conferma che il termine è effettivamente il 2 novembre, ma un'adesione tardiva al concordato è priva di effetti e non si ravvede, quindi conviene chiudere la pratica entro venerdì 30 ottobre 2026.

L'articolo 9, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo fissa un tetto all'incremento che l'Agenzia può chiedere rispetto al reddito dichiarato l'anno precedente, rettificato secondo gli articoli 15 e 16, e il tetto è tanto più stretto quanto più alto è il punteggio. Vale il 10% con punteggio pari a 10, 15% con punteggio pari o superiore a 9 e inferiore a 10, 25% da 8 a 9, 30% da 6 a 8 e 35% con punteggio inferiore a 6. Le ultime due fasce sono la novità di quest'anno, aggiunte dalla legge di conversione citata sopra, mentre prima il tetto era previsto solo per i punteggi dall'8 in su.

Il comma 3-ter lo disapplica quando la proposta risulta comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali della metodologia.

Quanto si risparmia davvero

Oltre a non pagare imposte sul reddito eccedente, la parte di incremento contenuta nella proposta, cioè la differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato l'anno precedente al netto delle rettifiche previste dalla norma, può essere tassata con un'imposta sostitutiva ridotta, che assorbe IRPEF e addizionali, con aliquota legata al punteggio ISA dell'anno precedente:

  • 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8;
  • 12% con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 15% con punteggio inferiore a 6.

Prendiamo un professionista che ha dichiarato 40.000,00 euro nel 2025, che restano 40.000,00 anche dopo le rettifiche di legge, e riceve una proposta di 46.000,00 euro per il 2026, con punteggio ISA di 7. Sui 6.000,00 euro di incremento può scegliere l'imposta sostitutiva del 12%, cioè 720,00 euro, invece dell'IRPEF, che per il 2026 su quello scaglione è al 33% e vale 1.980,00 euro. La differenza è di 1.260,00 euro di sola IRPEF, e cresce ancora perché la sostitutiva assorbe anche le addizionali regionale e comunale. E se nel 2026 quel professionista arriva a 60.000,00 euro di reddito effettivo, dichiara comunque 46.000,00, e sui 14.000,00 euro in più non paga imposte sul reddito.

Nel conto va messa anche la maggiorazione d'acconto, perché chi aderisce per la prima volta e calcola gli acconti con il metodo storico versa con la seconda o unica rata di acconto il 10% della differenza fra reddito concordato e reddito dell'anno precedente rettificato (3% ai fini IRAP), nell'esempio 600,00 euro, mentre chi rinnova ne è esonerato.

Quando invece non conviene

Chi si aspetta due anni in discesa non ha un correttivo automatico, perché il concordato non si riduce se il reddito cala. Sul calo di reddito la valvola di sfogo è una, prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13/2024, e consiste nella cessazione del concordato se, per circostanze eccezionali, il reddito effettivo risulta inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato.

Le circostanze che contano sono elencate dall'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2026 e sono situazioni oggettive, cioè:

  • eventi calamitosi con stato di emergenza;
  • danni ai locali che li rendono inagibili o danni rilevanti alle scorte che fermano il ciclo produttivo;
  • impossibilità di accedere ai locali;
  • sospensione dell'attività perché l'unico o principale cliente ha interrotto la propria a causa di questi eventi;
  • liquidazione e affitto dell'unica azienda;
  • sospensione dell'attività comunicata alla Camera di Commercio o all'ordine professionale;
  • novità di quest'anno, gli impatti economici dei conflitti armati comprovati da un aumento dell'indice dei prezzi superiore al 5% nell'anno.

Un semplice calo di lavoro non basta.

Il concordato cessa poi in una serie di altri casi, elencati dall'articolo 21, fra cui la cessazione dell'attività, la modifica dell'attività esercitata se la nuova ricade in un ISA diverso, il passaggio al regime forfettario, le operazioni straordinarie e il superamento delle soglie di ricavi o compensi. Se una di queste cause si è verificata nel 2024 o nel 2025, chi aveva aderito per quel biennio può aderire al 2026-2027 solo come nuova adesione, senza i benefici riservati al rinnovo, come spieghiamo nell'articolo sul rinnovo del concordato.

Per chi versa all'INPS, gestione artigiani e commercianti o gestione separata, i contributi seguono il reddito concordato, con la facoltà di versare sull'effettivo se maggiore, secondo l'articolo 19 del decreto legislativo 13/2024. Diverse casse dei professionisti, fra cui quelle dei dottori commercialisti, dei medici (quota B) e degli psicologi, continuano invece a calcolare i contributi sul reddito realmente prodotto, per cui chi è iscritto a una cassa privata deve guardare le regole della propria. In questi casi il concordato porta un vantaggio soltanto fiscale, e il conto della convenienza va rifatto su questa base.

Il concordato non è uno scudo, perché chi ha in contabilità costi di dubbia inerenza non è protetto, e se in sede di controllo emergono attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili oltre il 30% dei ricavi o compensi dichiarati il concordato decade per entrambi i periodi d'imposta. La decadenza non fa tornare il conto sul reddito vero se questo è più basso, perché l'articolo 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 13/2024 stabilisce che restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato quando è maggiore di quello effettivamente conseguito. Il concordato resta cioè il pavimento, e in più riparte l'accertamento ordinario.

L'IVA, infine, continua a seguire le operazioni effettive, anche se fra i benefici dell'adesione c'è l'esonero dal visto di conformità per compensare i crediti IVA entro i limiti di legge.

L'errore che vediamo più spesso

L'errore più frequente è fermarsi alla cifra proposta. Il confronto va fatto tra le imposte che pagheresti sul reddito che prevedi e quelle che pagheresti sul reddito concordato. Il punto di pareggio, grazie all'imposta sostitutiva sull'incremento, nella nostra esperienza tende a collocarsi più in basso di quanto ci si aspetti. Per questo la valutazione va fatta con i numeri dei primi otto o nove mesi dell'anno in mano, non a intuito, e va rifatta cliente per cliente, perché non esiste una risposta valida per tutti.

La proposta si ottiene con il software dell'Agenzia "Il tuo ISA CPB 2026" e si accetta inviando il modello CPB 2026/2027, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, protocollo n. 71684/2026, insieme alla dichiarazione dei redditi oppure in modo autonomo.

Vuoi sapere se la tua proposta conviene?Facciamo il confronto sui tuoi numeri, con il calcolo delle imposte nei due scenari, prima della scadenza del 31 ottobre (di fatto 2 novembre 2026). La prima consulenza è gratuita.
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Contenuto a scopo informativo, sulla base del decreto legislativo 13/2024 e successive modifiche, del decreto legislativo 148/2026, del decreto-legge 38/2026 convertito dalla legge 88/2026, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 maggio 2026, della circolare 8/E del 6 ottobre 2026 e delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, comprese quelle del 13 ottobre 2026. Aggiornato il 19 ottobre 2026. Importi, aliquote e termini possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.