Il lavoro sportivo con ASD e SSD dopo la riforma
La riforma dello sport, il D.Lgs. 36/2021 poi corretto e integrato, ha ridisegnato l'inquadramento di chi collabora con un'associazione o una società sportiva dilettantistica riconosciuta, sostituendo il vecchio regime dei compensi sportivi con la disciplina del lavoro sportivo, che può prendere la forma di un rapporto subordinato, di una collaborazione coordinata e continuativa sportiva o di una prestazione autonoma. I compensi godono di una franchigia fiscale di 15.000 euro l'anno, entro la quale non si tassano e che si calcola sommando tutto ciò che il lavoratore riceve nell'anno per lavoro sportivo dilettantistico da tutti gli enti per cui lavora, mentre i contributi alla Gestione Separata si pagano solo sulla parte che supera i 5.000 euro. La franchigia vale qualunque sia la forma del rapporto, come ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E del 7 agosto 2026, e nel dilettantismo il rapporto si presume una collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni sportive, ed è coordinata sul piano tecnico-sportivo secondo i regolamenti della federazione o dell'ente. Ne abbiamo scritto nell'articolo Associazioni sportive: che cosa cambia per l'ente e per chi riceve compensi, utile anche per chi collabora con un ente e non solo per chi lo amministra. Il regime riguarda i rapporti con le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e con gli altri organismi dello sport, come federazioni ed enti di promozione sportiva, e fuori da quel perimetro non si applica.
Quando serve la partita IVA
Chi lavora con clienti privati in modo abituale, chi collabora con palestre commerciali costituite come società con scopo di lucro, non come ASD o SSD, o chi vende corsi online attraverso una propria piattaforma svolge un'attività di lavoro autonomo ordinario, fuori dal regime agevolato del lavoro sportivo, e in questi casi serve la partita IVA, con gli stessi criteri di abitualità e continuità che valgono per qualsiasi altra professione. Il confine più delicato passa fra il compenso ricevuto da un'ASD per un'attività sportiva dilettantistica e quello ricevuto da una palestra commerciale per la stessa prestazione fisica, perché cambia la natura del soggetto che paga, e con essa il regime fiscale applicabile, anche quando il lavoro svolto è identico.
Gestione Separata INPS
Il personal trainer o l'istruttore con partita IVA, in assenza di una cassa di categoria dedicata, versa i contributi previdenziali alla Gestione Separata dell'INPS, calcolati in percentuale sul reddito professionale dichiarato. Anche il lavoratore sportivo in collaborazione coordinata o con partita IVA è iscritto alla Gestione Separata, ma con le regole della riforma dello sport, che fanno pagare i contributi pensionistici solo sulla parte di compenso oltre i 5.000 euro annui e, fino al 31 dicembre 2027, solo sulla metà di quella parte.
Il coefficiente forfettario e il codice ATECO
Anche in questa categoria il coefficiente di redditività del regime forfettario cambia secondo il codice ATECO scelto all'apertura della partita IVA. Le attività di corsi sportivi e ricreativi, codice 85.51, rientrano nel gruppo delle attività professionali e assimilate con coefficiente al 78%, mentre la gestione di palestre, codice 93.13, rientra nel gruppo delle altre attività economiche con coefficiente al 67%. Restano valide le soglie generali di permanenza nel regime, 85.000 euro di compensi incassati per l'uscita dall'anno successivo e 100.000 euro per l'uscita immediata con applicazione dell'IVA dal superamento, descritte nell'articolo Forfettario: cosa succede se superi 85.000 euro e cosa se superi 100.000, mentre per farsi un'idea dei numeri prima di aprire la partita IVA si può usare il calcolatore forfettario.
IVA al 22% senza esenzione sanitaria
A differenza del fisioterapista, che rientra fra le professioni sanitarie esenti da IVA, l'attività di personal trainer, istruttore o insegnante di corsi non gode di alcuna esenzione, quindi fuori dal forfettario le prestazioni sono soggette all'aliquota ordinaria del 22%, sia che siano rese in presenza sia online. Lo stesso vale per il chinesiologo, per il quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito all'inizio del 2026 che le prestazioni restano soggette a IVA. La distinzione confonde spesso chi lavora fianco a fianco con fisioterapisti nello stesso centro e si aspetta lo stesso trattamento fiscale.
Corsi online e piattaforme
Per chi vende corsi o abbonamenti attraverso piattaforme di e-learning o canali social a pagamento va verificato, come per ogni servizio digitale, chi sia il cliente ai fini IVA e dove sia stabilito, perché le piattaforme con sede fuori dall'Unione Europea pongono le stesse domande di territorialità che incontrano altri lavoratori del digitale, da affrontare prima di scegliere lo strumento di vendita dei corsi.
Fatture alle ASD e ricevute per prestazioni occasionali
Chi ha la partita IVA e presta servizi anche a un'associazione sportiva, fuori dal perimetro del lavoro sportivo agevolato, fattura come farebbe con qualsiasi altro cliente. Chi invece insegna in modo del tutto occasionale, senza i caratteri dell'abitualità che richiederebbero la partita IVA, può ricevere il compenso con una ricevuta per prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d'acconto quando il committente è un sostituto d'imposta, ma è una soluzione che regge solo per collaborazioni sporadiche.
Gli errori più frequenti che vediamo
Il primo è applicare il regime agevolato del lavoro sportivo a un rapporto con una palestra commerciale che non è un'ASD o una SSD riconosciuta, scoprendo poi che l'intero compenso va tassato come reddito ordinario. Il secondo è restare per anni con ricevute per prestazioni occasionali quando l'attività, sommando più clienti e più collaborazioni, ha ormai il carattere dell'abitualità che richiede la partita IVA. Il terzo è scegliere il codice ATECO senza considerare il coefficiente di redditività che comporta nel forfettario, copiandolo da un collega che fa un'attività solo apparentemente simile.
Cosa facciamo per personal trainer e istruttori
Seguiamo l'inquadramento corretto di ogni rapporto di lavoro, sportivo o professionale, l'apertura della partita IVA con il codice ATECO e il regime più adatti, la Gestione Separata INPS, la fatturazione a clienti privati, palestre e associazioni sportive, la dichiarazione dei redditi. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia; seguiamo anche chi lavora fuori provincia, in presenza o online.
La prima consulenza è gratuita e la dedichiamo a fare chiarezza sui diversi rapporti che segui in parallelo, dove spesso si trova l'inquadramento sbagliato.
Domande frequenti
Se insegno per un'associazione sportiva dilettantistica devo aprire la partita IVA?
Dipende dal tipo di rapporto, perché se l'associazione è iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e il compenso rientra nel regime del lavoro sportivo si applica la franchigia di 15.000 euro l'anno, e se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa sportiva non serve la partita IVA per quel singolo rapporto. Se invece lavori anche con clienti privati o con palestre commerciali in modo abituale, per quei rapporti la partita IVA serve.
Il compenso di una palestra commerciale è trattato come quello di un'ASD?
No, perché il regime agevolato del lavoro sportivo riguarda solo le organizzazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Una palestra costituita come società con scopo di lucro non rientra in questo perimetro, e il compenso va inquadrato come reddito di lavoro autonomo ordinario.
Che coefficiente forfettario si applica a un personal trainer?
Dipende dal codice ATECO scelto, perché i corsi sportivi e ricreativi hanno un coefficiente diverso dalla gestione di palestre. Il codice va verificato con attenzione già in fase di apertura della partita IVA, dato che incide sulla base imponibile.
Un personal trainer ha l'esenzione IVA come un fisioterapista?
No, perché l'esenzione IVA riguarda le professioni sanitarie riconosciute, fra cui il fisioterapista, mentre l'attività di personal trainer, istruttore o insegnante di corsi sportivi non ne beneficia e sconta l'aliquota ordinaria del 22%, salvo che sia nel forfettario, dove l'IVA non si addebita.
Strumenti utili
Lo scadenzario mostra le scadenze del tuo profilo e le porta nel calendario del telefono, mentre il calcolatore stima in un minuto imposte e contributi del forfettario.
Le scadenze del tuo profilo Aprire la partita IVA Calcolatore forfettarioPrima consulenza gratuita
Un incontro in studio o una telefonata per capire la tua posizione e cosa serve, senza impegno.
Contatta lo StudioI contenuti di questa pagina hanno finalità informativa generale e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata, perché ogni situazione va valutata nel merito con un professionista. Per una valutazione della tua posizione puoi prendere un appuntamento con lo Studio.