Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, quello che ha riscritto le regole degli enti sportivi dilettantistici e del lavoro sportivo. Non introduce norme nuove: spiega come vanno lette quelle che ci sono già. Il che, per chi manda avanti un'associazione, è anche peggio, perché significa che certe posizioni assunte in questi anni potrebbero rivelarsi sbagliate a posteriori.
Questo articolo è diviso in due parti, perché i destinatari sono due e spesso coincidono nella stessa persona. La prima riguarda l'ente e chi lo amministra: c'è un intervento sullo statuto da mettere in calendario. La seconda riguarda chi dallo sport riceve compensi o rimborsi, che sia un istruttore, un allenatore, un accompagnatore o un volontario: cambia il modo di contare le soglie, e cambia in senso restrittivo. Il momento per occuparsene è questo, perché a settembre riprendono i corsi e si rifanno tesseramenti e incarichi.
Per l'associazione: essersi adeguati alla riforma dello sport non basta
È il punto che rischia di sorprendere più persone. Molte associazioni, negli scorsi anni, hanno modificato lo statuto per allinearlo agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 36/2021, che fissano il contenuto dello statuto e l'assenza di fine di lucro, e con ciò hanno considerato chiusa la partita. Non è così.
Le agevolazioni fiscali storiche del mondo associativo, quelle che consentono di non trattare come ricavi commerciali i corrispettivi versati dai soci e dai tesserati per le attività istituzionali, non discendono da quelle norme. Discendono dall'articolo 148, commi 3 e 8, del TUIR ai fini delle imposte sui redditi, e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA per la parte IVA. Ed è lì che sono scritte sei clausole statutarie precise, più severe di quelle richieste dalla riforma dello sport: prima fra tutte il divieto pieno di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, in qualsiasi forma e anche in modo indiretto.
La conseguenza pratica è che uno statuto perfettamente in regola con la riforma dello sport può essere, allo stesso tempo, insufficiente a reggere l'agevolazione fiscale. Le due discipline convivono e vanno soddisfatte entrambe. Non c'è un termine di legge entro cui integrare lo statuto, e proprio per questo il rischio è di rimandare: ma finché le clausole mancano l'agevolazione non spetta, e ci si accorge del problema nel momento peggiore, cioè quando qualcuno controlla.
Vale la pena approfittarne per una verifica più ampia. Sempre in tema di entrate dell'ente, la detassazione dei proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi, prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999 n. 133, dal 23 maggio 2026 è estesa anche alle società sportive dilettantistiche e non più alle sole associazioni, per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026 n. 88. Restano fermi i limiti di sempre, cioè un massimo di due eventi l'anno entro 51.645,69 euro complessivi, e la condizione che l'ente abbia optato per il regime della legge 398/1991.
Per chi riceve compensi o rimborsi: le soglie sono della persona, non della società
Qui la circolare mette in fila due chiarimenti che cambiano il modo di fare i conti, e li cambiano per chi incassa, non per chi paga.
Il primo riguarda i volontari. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 36/2021 consente di riconoscere rimborsi forfetari fino a 400,00 euro mensili senza che diventino reddito imponibile, con l'obbligo per l'ente che li eroga di comunicarli ogni trimestre al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il chiarimento è che quel tetto appartiene alla persona e non all'ente: chi presta attività di volontariato per due realtà diverse non ha due plafond da 400,00 euro, ne ha uno solo da dividere fra le due. È una lettura che ribalta la prassi seguita da molti, dove ogni società ragionava sul proprio limite senza sapere nulla delle altre.
Il secondo riguarda la soglia di esenzione dei compensi sportivi, quella dei 15.000,00 euro annui prevista dall'articolo 36, comma 6, dello stesso decreto. Anche questa si calcola sommando tutto ciò che la persona ha percepito nell'anno da tutte le società che l'hanno pagata, e non contratto per contratto: la stessa impostazione era già stata affermata dall'Agenzia nella risposta a consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 per il caso di più rapporti in essere. Dentro quella somma entrano anche i rimborsi forfetari percepiti come volontario, che quindi non vivono in un mondo separato. E la regola vale a prescindere dalla forma del rapporto, quindi anche per chi nello sport è inquadrato come lavoratore dipendente.
Il meccanismo sta in piedi grazie a un adempimento minimo, ed è bene che chi riceve i compensi lo sappia: l'articolo 36, comma 6-bis, prevede che sia il lavoratore, a ogni pagamento, ad autocertificare quanto ha già percepito nell'anno per attività sportive dilettantistiche. Chi paga si regola su quella dichiarazione. Se manca, non c'è margine di manovra: la ritenuta va applicata. Vista dalla parte dell'istruttore, l'autocertificazione non è un modulo in più da firmare distrattamente, è la ragione per cui gli arriva il compenso senza trattenuta; vista dalla parte dell'associazione, è il documento che va richiesto e conservato ogni volta, non una tantum a inizio stagione.
Che cosa conviene fare adesso
Per l'ente, far leggere lo statuto a chi sa che cosa cercare, e se le clausole dell'articolo 148 non ci sono metterle in programma per la prima assemblea utile, senza aspettare una scadenza che non arriverà. Per chi riceve compensi, mettere in conto che il quadro va guardato per intero, sommando quello che arriva da tutte le realtà per cui si presta attività: è l'unico modo per sapere davvero a che punto si è rispetto alle soglie, e per non trovarsi in dichiarazione una sorpresa costruita mese dopo mese.
Una precisazione, perché non nasca un equivoco: qui si parla soltanto del versante fiscale. Il trattamento previdenziale dei compensi sportivi segue regole proprie, con soglie e criteri suoi, e non va confuso con quanto appena descritto.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione. Le indicazioni riportate riguardano il solo profilo fiscale e vanno calate nella situazione concreta del singolo ente e del singolo rapporto: verifica sempre la tua posizione con lo Studio prima di assumere decisioni. Non sostituisce un parere professionale.