Nel regime forfettario il reddito si calcola applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO, e sul risultato si versa un'unica imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, del 15 per cento oppure del 5 per cento nei primi cinque periodi d'imposta per chi avvia una nuova attività e sta nel forfettario fin dall'inizio. L'IVA segue una logica diversa, perché il forfettario non la addebita in rivalsa ai clienti e non detrae quella sugli acquisti, ed è esonerato da liquidazioni, versamenti, registrazioni e dichiarazione annuale. Il regime non ha una durata massima e ci si resta finché restano i requisiti, per cui il momento critico non è l'ingresso ma la permanenza.
Conta l'incassato, non il fatturato
L'errore più comune è guardare il totale delle fatture emesse, mentre il forfettario lavora per cassa e rilevano i compensi percepiti nell'anno. Una fattura emessa a novembre e pagata a febbraio appartiene al conto dell'anno successivo, mentre un vecchio credito recuperato adesso pesa su quello di quest'anno, e l'Agenzia delle Entrate lo ha ribadito nella circolare 32/E del 5 dicembre 2023 precisando che rileva l'incasso e non l'emissione della fattura.
Oltre 85.000 euro si esce dal 1° gennaio
Il primo requisito, fissato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 190/2014, è aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente. Chi supera quella soglia restando entro i 100.000 euro non perde nulla nell'anno in corso, continua a emettere fatture senza IVA e applica l'imposta sostitutiva su tutto l'anno, però dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario.
Da quel momento ogni fattura porta l'IVA da liquidare e versare, il reddito si determina in modo analitico e i costi si deducono ma vanno documentati e registrati, chi svolge attività di lavoro autonomo torna a subire la ritenuta d'acconto e ricompaiono registri, scritture contabili e indici sintetici di affidabilità fiscale. Cambia anche la cassa dei contributi, perché gli artigiani e i commercianti perdono la riduzione del 35 per cento dell'articolo 1, comma 77, della stessa legge, che spetta ai soli forfettari.
Si recupera invece una parte dell'IVA non detratta negli anni di forfettario, secondo l'articolo 1, comma 61, della legge 190/2014 e l'articolo 19-bis2 del decreto IVA. La rettifica si espone nella dichiarazione IVA del primo anno di regime ordinario ed è limitata ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati, mentre per i beni ammortizzabili opera per le sole quote residue e solo se non sono trascorsi quattro anni dall'entrata in funzione, dieci per i fabbricati dall'acquisto o dall'ultimazione.
Oltre 100.000 euro si esce subito
Il secondo periodo del comma 71 della stessa legge dispone che il regime cessa dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, e che da quel momento è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento. Non è una cessazione differita ma immediata, e si sente sulla fattura che fa scattare il superamento, sulle ritenute e sul modo in cui si determina il reddito di tutto l'anno.
La fattura che fa superare la soglia va assoggettata a IVA per intero, e la circolare 32/E esclude di scindere il corrispettivo lasciando fuori dall'imposta la parte che sta sotto i 100.000 euro, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019 nella causa C-265/18; se la fattura era già stata emessa senza IVA perché a quella data il regime era ancora forfettario, al momento dell'incasso va integrata. Dall'ingresso nel regime ordinario il professionista subisce poi la ritenuta d'acconto del 20 per cento su tutto quello che incassa da lì in avanti, comprese le fatture emesse mesi prima, e il reddito si determina con le regole ordinarie per l'intero periodo d'imposta, con l'obbligo di istituire i registri e di annotare anche le operazioni compiute prima del superamento.
Un esempio in cifre
Mario Rossi, nome di fantasia come quelli che seguono, è un consulente forfettario e al 30 settembre ha incassato 82.000 euro. A novembre incassa una fattura da 25.000 euro e arriva a 107.000 euro, quindi esce dal regime nel momento stesso dell'incasso. Su quella fattura applica l'IVA sull'intero imponibile, cioè 5.500 euro con l'aliquota ordinaria del 22 per cento, che vanno chiesti al committente e versati; sullo stesso compenso subisce la ritenuta d'acconto di 5.000 euro; e il reddito di tutto il 2026 si determina con le regole ordinarie. Se la stessa fattura fosse stata incassata a gennaio, Mario avrebbe chiuso l'anno a 82.000 euro e sarebbe rimasto forfettario anche nel 2027.
Giulia Bianchi invece chiude l'anno con 92.000 euro incassati, e per tutto il 2026 non cambia niente, perché le sue fatture restano senza IVA e paga l'imposta sostitutiva, mentre dal 1° gennaio 2027 passa al regime ordinario, con qualche mese per attrezzarsi che a Mario non è concesso.
L'uscita non è comunque definitiva, perché la stessa circolare, al paragrafo 4.2, conferma che chi supera i 100.000 euro nel 2026 e poi nel 2027 resta entro 85.000 euro di incassi può rientrare nel forfettario dal 2028, sussistendo gli altri requisiti.
Chi ha aperto la partita IVA quest'anno
Per chi ha iniziato l'attività in corso d'anno le due soglie si comportano in modo diverso. Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno, quindi 45.000 euro incassati da un'attività aperta il 1° luglio valgono circa 90.000 euro su base annua e fanno perdere il regime dal 2027, pur restando l'incassato sotto la soglia. Il limite di 100.000 euro non si ragguaglia invece in alcun modo e opera in valore assoluto sul percepito, come ha chiarito la circolare 32/E rispondendo proprio a questa domanda. Lo stesso paragrafo ricorda inoltre che chi, aprendo l'attività, sa già di incassare nell'anno somme che ragguagliate ad anno superano gli 85.000 euro non può applicare il forfettario nemmeno nell'anno di inizio.
Le due condizioni meno note
Accanto ai ricavi ci sono altri due limiti, entrambi riferiti all'anno precedente. Il primo sono le spese per lavoro, che non devono superare 20.000 euro lordi fra lavoro dipendente, lavoro accessorio e compensi a collaboratori, e che diventano rilevanti quando l'attività cresce e si assume qualcuno. Il secondo riguarda chi affianca alla partita IVA un lavoro dipendente, perché l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 190/2014 esclude dal regime chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30.000 euro, e precisa che la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Il corpo di quella lettera dice ancora 30.000 euro, ma l'articolo 1, comma 12, della legge 207/2024, come modificato dall'articolo 1, comma 27, della legge 199/2025, eleva il limite a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026. La soglia si riferisce all'anno in cui si applica il regime e si misura sui redditi dell'anno prima, quindi per restare forfettari nel 2026 contano i redditi da lavoro dipendente del 2025 fino a 35.000 euro, mentre per il 2027 contano quelli del 2026 e il tetto torna a 30.000 euro, salvo diverse decisioni della prossima legge di bilancio. Chi quest'anno si muove fra i 30.000 e i 35.000 euro di stipendio ha quindi un controllo da fare adesso, finché l'anno non è chiuso.
Le due soglie in breve
- incassi dell'anno non superiori a 85.000 euro, il regime prosegue;
- incassi oltre 85.000 e non superiori a 100.000 euro, nell'anno non cambia nulla e si esce dal 1° gennaio successivo;
- incassi superiori a 100.000 euro, si esce dall'anno stesso, con IVA dovuta dall'operazione che comporta il superamento;
- spese dell'anno precedente per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno precedente non eccedenti 30.000 euro, elevati a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.
Il limite di 85.000 euro si ragguaglia ad anno per chi ha aperto in corso d'anno, quello di 100.000 euro no.
Rimandare un incasso a gennaio è una leva reale, ma sposta il problema di dodici mesi invece di risolverlo, e ha senso quando il superamento è occasionale. Quando l'attività è cresciuta stabilmente la domanda giusta non è come restare forfettari ancora un anno, ma se il regime ordinario, con i costi che diventano deducibili, non sia già più conveniente, e per farsi un'idea si può partire dal nostro simulatore del regime forfettario.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione sulla base dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 nel testo vigente, dell'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 come modificato dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023. Importi, soglie e termini possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.