Regime forfettario e coefficiente della professione
La quasi totalità degli psicologi che apre oggi la partita IVA parte dal regime forfettario, che tassa con un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, se ricorrono i requisiti di novità previsti dalla norma) non l'intero compenso incassato ma una quota forfettaria pari al 78%, perché l'attività dello psicologo rientra fra le professioni sanitarie e assimilate ai fini del coefficiente di redditività. Il restante 22% è considerato dalla legge copertura dei costi, a prescindere da quanto lo studio effettivamente spende, per cui chi ha costi contenuti (uno studio in condivisione, pochi strumenti) trova quasi sempre in questo regime la soluzione più conveniente.
Il forfettario resta accessibile fino a 85.000 euro di compensi incassati nell'anno, con uscita dall'anno successivo, e fino a 100.000 euro con uscita immediata. Nell'articolo Forfettario: cosa succede se superi 85.000 euro e cosa se superi 100.000 spieghiamo la differenza nel dettaglio, e con il nostro calcolatore del regime forfettario puoi farti una prima idea dei numeri. Superata la soglia, o se conviene dedurre i costi reali (uno studio arredato, personale di segreteria, corsi di formazione permanente costosi), si passa alla contabilità semplificata con il criterio di cassa. Chi lavora in gruppo, condivide uno studio strutturato o vuole offrire percorsi multidisciplinari valuta anche la società tra professionisti, che permette di fatturare insieme mantenendo la responsabilità individuale di ciascuno.
Il contributo soggettivo, l'integrativo e il minimo ENPAP
La previdenza degli psicologi passa dalla cassa ENPAP, non dalla Gestione Separata INPS. L'ENPAP prevede un contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale netto con un'aliquota minima del 10%, che l'iscritto può scegliere ogni anno di aumentare, e un contributo integrativo del 2% che lo psicologo espone in fattura al paziente e riversa integralmente alla cassa, senza che costituisca reddito proprio. Esiste inoltre un contributo minimo dovuto anche da chi ha un reddito basso o nullo nell'anno, salvo le riduzioni per chi si trova nei primi anni di iscrizione o in specifiche condizioni. Confrontiamo ogni anno gli importi versati con quanto dovuto secondo il modello reddituale ENPAP, perché è uno dei punti in cui capita più spesso una discrepanza fra ciò che lo psicologo crede di aver versato e ciò che risulta alla cassa.
Sedute esenti, consulenze imponibili
Le sedute di psicoterapia e le prestazioni con finalità diagnostica, di cura o di riabilitazione psicologica rientrano nell'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie prevista dall'articolo 10 del DPR 633/1972, e si fatturano comunque, senza addebitare l'imposta. Alcune attività di consulenza, formazione aziendale, supervisione o coaching che non hanno una finalità terapeutica diretta possono invece essere imponibili, e la qualificazione, che per uno psicologo è la distinzione più delicata, dipende da ciò che viene effettivamente erogato, che la descrizione in fattura deve rispecchiare, e non dal titolo professionale di chi la rende. Il momento giusto per chiarirla è prima di impostare la fatturazione dello studio, non dopo un controllo.
Sulle fatture esenti di importo superiore a 77,47 euro si applica l'imposta di bollo di 2 euro, e ogni spesa sanitaria pagata dal paziente va comunicata al Sistema Tessera Sanitaria per alimentare le detrazioni della dichiarazione precompilata, salvo opposizione del paziente stesso. Dal 2025 l'invio dei dati al Sistema TS è diventato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e non più semestrale, un cambio operativo che riduce gli adempimenti nel corso dell'anno ma concentra tutto su un'unica scadenza.
Gli errori più frequenti che vediamo
Il più comune è etichettare come esente una prestazione che invece per contenuto è una consulenza imponibile, spesso in buona fede perché resa da uno psicologo. Il secondo è dimenticare il contributo integrativo ENPAP in fattura o calcolarlo su una base sbagliata quando lo studio applica sconti o pacchetti di sedute. Il terzo riguarda chi lavora anche come dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria e apre la partita IVA per l'attività libero-professionale in parallelo, perché i redditi da lavoro dipendente concorrono alla verifica dei requisiti di accesso al forfettario e trascurarli porta a scoprire l'errore solo in dichiarazione.
Cosa facciamo per psicologi e psicoterapeuti
Seguiamo l'apertura della partita IVA, la scelta fra forfettario e semplificata calcolata sui numeri reali, la gestione della posizione ENPAP e la verifica dei conguagli, la fatturazione con la corretta distinzione fra prestazioni esenti e imponibili, l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, la dichiarazione dei redditi. Seguiamo anche società tra professionisti dell'area psicologica, con le loro regole di fatturazione, di riparto e di previdenza distinte da quelle della persona fisica. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia; con chi lavora fuori provincia gestiamo tutto a distanza.
La prima consulenza è gratuita e serve a capire, senza impegno, quale assetto fiscale e previdenziale si adatta meglio alla tua attività.
Domande frequenti
Il coaching o la formazione aziendale che faccio come psicologo sono esenti da IVA come le sedute?
Non necessariamente, perché l'esenzione riguarda le prestazioni con finalità sanitaria di diagnosi, cura e riabilitazione. Attività di coaching, formazione o consulenza organizzativa senza quella finalità sono di norma imponibili, e vanno valutate in base al contenuto reale della prestazione.
Posso restare nel forfettario se lavoro anche come dipendente in una struttura sanitaria?
Dipende dall'ammontare del reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente rispetto alla soglia prevista dalla norma, oltre la quale l'accesso al forfettario è precluso, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il contributo integrativo ENPAP che espongo in fattura è un mio ricavo?
No, è un contributo di rivalsa che il paziente versa e che lo studio riversa alla cassa, quindi non concorre a formare il reddito professionale, ma va comunque esposto correttamente in fattura e contabilizzato a parte.
Come funziona oggi l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Dal 2025 l'invio è annuale, con un'unica scadenza al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo l'opposizione che ogni paziente può manifestare per non far confluire una specifica spesa nella dichiarazione precompilata.
Strumenti utili
Lo scadenzario mostra le scadenze del tuo profilo e le porta nel calendario del telefono, mentre il calcolatore stima in un minuto imposte e contributi del forfettario.
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