Iscrizione a Cassa Forense e contributo minimo

Con la riforma dell'ordinamento forense l'iscrizione a Cassa Forense non dipende più dalla continuità dell'attività, perché discende direttamente dall'iscrizione all'Albo. Si versano un contributo soggettivo in percentuale sul reddito professionale, con l'aliquota fissata ogni anno dalla cassa, e un contributo integrativo che l'avvocato espone in fattura al cliente nella misura del 4% del compenso e riversa alla cassa. Per entrambi è previsto un minimo annuo, dovuto anche quando il reddito è ridotto, aggiornato ogni anno dalla cassa, e chi si iscrive per la prima volta prima dei 35 anni paga i due minimi a metà per i primi sei anni di iscrizione. Il minimo è la voce che più spesso non si mette in conto nei primi anni di attività, quando il reddito è ancora contenuto, mentre è un costo fisso di avvio della professione da considerare fin dal primo bilancio previsionale.

IVA ordinaria e il momento in cui il compenso diventa imponibile

Fuori dal forfettario le prestazioni dell'avvocato sono soggette all'IVA con l'aliquota ordinaria del 22%. Per l'IVA la prestazione si considera effettuata quando il compenso viene pagato, o prima se la fattura è emessa prima, ed è per questo che molti studi inviano al cliente un avviso di parcella, che non è una fattura, ed emettono la fattura all'incasso. Anche ai fini del reddito conta l'incasso effettivo, secondo il criterio di cassa proprio del lavoro autonomo, e non la data della sentenza o della conclusione dell'incarico, e questo va gestito con attenzione quando gli acconti su un contenzioso lungo si susseguono su più anni.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente

L'articolo 15 del DPR 633/1972 disciplina le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente, documentate da fattura o ricevuta intestata al cliente stesso, come il contributo unificato, le marche e le spese di notifica. Se correttamente documentate, queste somme restano fuori dalla base imponibile IVA del compenso dell'avvocato e vanno riaddebitate al cliente come mera anticipazione, senza applicazione dell'imposta. Se invece la spesa non è documentata come anticipazione, magari perché la ricevuta non è intestata al cliente, il riaddebito entra nella base imponibile IVA della fattura e l'imposta in più finisce per pesare sul cliente o sullo studio. Ai fini del reddito, invece, i rimborsi delle spese sostenute per l'incarico e addebitate analiticamente al cliente non sono compensi, e le stesse spese non sono deducibili.

Ritenuta d'acconto e gratuito patrocinio

Sulle fatture emesse verso clienti sostituti d'imposta si applica la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso al netto del contributo integrativo di cassa, salvo che l'avvocato sia nel forfettario e lo dichiari al cliente, perché in quel caso la ritenuta non si applica. Nelle difese in gratuito patrocinio il compenso viene liquidato dallo Stato secondo tariffe e tempi propri, spesso con un ritardo significativo rispetto alla conclusione dell'incarico, per cui questi crediti richiedono una gestione contabile dedicata e un monitoraggio degli importi effettivamente liquidati rispetto a quelli richiesti, che non tutti gli studi seguono con la stessa attenzione.

Forfettario e il rischio del contributo minimo di cassa

Per l'avvocato in avvio di attività il regime forfettario resta accessibile, con un coefficiente di redditività del 78% sui compensi incassati entro le soglie di 85.000 e 100.000 euro che descriviamo in Forfettario: cosa succede se superi 85.000 euro e cosa se superi 100.000, verificabili anche con il nostro calcolatore del regime forfettario. Più della compatibilità formale conta il rapporto fra l'imposta sostitutiva ridotta del forfettario e il contributo minimo comunque dovuto a Cassa Forense, perché nei primi anni, con un reddito ancora modesto, il peso della cassa può risultare proporzionalmente più alto che in altre professioni, e va messo in conto nel piano finanziario di avvio. Chi dopo la pratica continua a lavorare soprattutto per lo studio in cui l'ha svolta non perde il forfettario per questo, perché la legge esclude dal divieto chi inizia l'attività dopo la pratica obbligatoria, mentre chi è associato di uno studio associato non può applicarlo, perché la partecipazione a un'associazione professionale è una delle cause di esclusione dal regime.

Studio associato e ripartizione dei compensi

Molti avvocati lavorano in studi associati, dove i compensi incassati dallo studio vanno ripartiti fra i professionisti secondo criteri stabiliti nell'atto costitutivo dell'associazione. La gestione contabile dello studio associato ha regole proprie, distinte da quelle della posizione individuale di ciascun socio, e richiede una tenuta separata che permetta poi a ciascun avvocato di dichiarare la propria quota di reddito con i relativi contributi a Cassa Forense. Gli associati di uno studio associato restano comunque fuori dal regime forfettario.

Cosa facciamo per gli avvocati

Seguiamo l'apertura della posizione e la gestione della Cassa Forense fin dal contributo minimo dei primi anni, la corretta gestione delle spese anticipate ex articolo 15, la fatturazione e il momento impositivo dei compensi, la scelta fra forfettario e regime ordinario, la contabilità dello studio associato. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia; seguiamo anche avvocati fuori provincia a distanza.

La prima consulenza è gratuita e la dedichiamo a esaminare volume di attività, tipo di clientela e forma organizzativa, prima di qualsiasi indicazione.

Domande frequenti

Devo versare il contributo minimo a Cassa Forense anche se il primo anno guadagno poco?

Sì, i contributi minimi soggettivo e integrativo sono dovuti anche con un reddito basso. Chi si iscrive alla cassa per la prima volta prima dei 35 anni li paga a metà per i primi sei anni di iscrizione.

Le spese vive di un contenzioso, come il contributo unificato, sono un mio costo o vanno riaddebitate al cliente?

Se anticipate in nome e per conto del cliente e documentate correttamente ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, restano fuori dalla base imponibile IVA del tuo compenso e vanno riaddebitate come mera anticipazione.

Quando diventa imponibile un acconto ricevuto su una causa ancora in corso?

Nel momento dell'incasso, perché il lavoro autonomo segue il criterio di cassa e un acconto incassato è fiscalmente rilevante nell'anno in cui viene percepito, indipendentemente dallo stato del procedimento.

Conviene il forfettario per un avvocato che apre oggi lo studio?

Nei primi anni spesso sì, ma va confrontato il vantaggio dell'imposta sostitutiva ridotta con il peso del contributo minimo comunque dovuto a Cassa Forense, e la risposta va calcolata sui numeri specifici di avvio. Resta escluso dal regime chi è associato di uno studio associato.

Strumenti utili

Lo scadenzario mostra le scadenze del tuo profilo e le porta nel calendario del telefono, mentre il calcolatore stima in un minuto imposte e contributi del forfettario.

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