Perché la sezione del RUI conta per il fisco

Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) distingue diverse sezioni a seconda del ruolo svolto, fra cui la sezione A, che riguarda gli agenti che operano con mandato diretto della compagnia, e la sezione E, che riguarda i collaboratori dell'intermediario, cioè chi promuove e colloca polizze fuori dai locali dell'agenzia su incarico di un intermediario già iscritto. La sezione di iscrizione non è solo una qualifica formale, perché insieme al contratto aiuta a ricostruire il ruolo effettivo della persona, da cui dipendono l'inquadramento previdenziale e il trattamento delle provvigioni.

Forfettario con coefficiente al 78%

Nel regime forfettario l'attività di agenti, subagenti e broker di assicurazione applica un coefficiente di redditività del 78%, lo stesso delle attività professionali, perché la tabella dei coefficienti la colloca fra i servizi finanziari e assicurativi e non fra gli intermediari del commercio, che hanno invece il 62% e con i quali viene spesso confusa. Restano valide le soglie generali del forfettario, 85.000 euro di compensi per l'uscita dall'anno successivo e 100.000 euro per l'uscita immediata, e i dettagli sono nell'articolo Forfettario: cosa succede se superi 85.000 euro e cosa se superi 100.000. Le provvigioni assicurative restano comunque esenti da IVA anche fuori dal forfettario.

INPS commercianti sì, ENASARCO no

Agenti e subagenti di assicurazione che esercitano l'attività in modo abituale e prevalente si iscrivono alla gestione commercianti dell'INPS e versano, come ogni commerciante, i contributi fissi sul reddito minimale in quattro rate più la quota sul reddito che lo supera, con la possibilità della riduzione del 35% per chi è nel forfettario. L'esonero dal minimale riguarda soltanto una figura particolare, quella dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, che versano solo in percentuale sul reddito effettivo. L'ENASARCO è invece la cassa degli agenti e rappresentanti di commercio e non riguarda gli intermediari iscritti al RUI, che la legge esclude espressamente dagli obblighi previdenziali degli agenti di commercio. Per questo la posizione previdenziale, che è il punto su cui la categoria fa più spesso confusione, va ricostruita leggendo il contratto con la compagnia o con l'agenzia, senza assumere che valga per tutti la stessa regola.

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni

Per chi non è nel forfettario le provvigioni percepite dagli agenti e subagenti assicurativi sono soggette a ritenuta d'acconto alla fonte, applicata dall'agenzia o dalla compagnia mandante su una base imponibile ridotta rispetto al lordo, in considerazione dei costi di produzione riconosciuti forfettariamente alla categoria dalla normativa fiscale. Il meccanismo è diverso dalla ritenuta piena sugli altri compensi professionali, per cui lo spieghiamo a chi arriva da un altro settore e si aspetta la stessa percentuale su tutta la provvigione. Chi è nel forfettario non subisce la ritenuta, se dichiara alla mandante di applicare il regime.

Gli errori più frequenti che vediamo

Il primo è credere che chi lavora fuori dai locali dell'agenzia sia esonerato dai contributi fissi, e accorgersene quando l'INPS chiede gli arretrati. Il secondo è aprire una posizione ENASARCO che per un intermediario iscritto al RUI non è dovuta, o all'opposto non aprire la posizione INPS perché nessuno ha chiarito quale fosse quella corretta all'avvio dell'attività. Il terzo riguarda chi lavora per più agenzie o compagnie contemporaneamente senza tracciare con precisione da quale rapporto provengono le provvigioni e le relative ritenute, con conseguenti difficoltà a quadrare le certificazioni ricevute in dichiarazione.

Cosa facciamo per agenti e subagenti assicurativi

Seguiamo l'apertura della partita IVA verificando prima la sezione RUI e la natura del rapporto con l'intermediario o la compagnia, l'iscrizione corretta alla gestione commercianti, il regime forfettario con il coefficiente proprio della categoria, la riconciliazione delle ritenute d'acconto con le certificazioni ricevute, la dichiarazione dei redditi. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia; seguiamo anche subagenti e agenti che operano fuori provincia a distanza.

La prima consulenza è gratuita e parte dal contratto di collaborazione o dal mandato di agenzia, perché è lì che si capisce quale inquadramento previdenziale si applica davvero.

Domande frequenti

Da subagente assicurativo devo versare i contributi fissi come un commerciante con negozio?

Di regola sì, perché il subagente che lavora in modo abituale e prevalente è iscritto alla gestione commercianti e versa i contributi sul minimale come ogni commerciante, anche senza negozio. L'esonero dal minimale vale solo per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, una figura contrattuale specifica che si verifica sul contratto.

Un agente o subagente assicurativo deve iscriversi all'ENASARCO?

No. L'ENASARCO è la cassa degli agenti e rappresentanti di commercio, e la legge esclude dagli obblighi previdenziali degli agenti di commercio chi è iscritto al registro degli intermediari assicurativi. La previdenza obbligatoria dell'agente e del subagente assicurativo passa dalla gestione commercianti dell'INPS.

Il coefficiente forfettario è lo stesso per tutti gli intermediari assicurativi?

Sì, agenti, subagenti e broker di assicurazione applicano il 78%, il coefficiente che la tabella del forfettario riserva alle attività professionali, finanziarie e assicurative. Il 62% riguarda invece gli intermediari del commercio, e attività diverse svolte dalla stessa persona possono avere un coefficiente differente.

Come funziona la ritenuta d'acconto sulle mie provvigioni?

Si applica su una base imponibile ridotta rispetto al compenso lordo, per tenere conto forfettariamente dei costi di produzione della provvigione riconosciuti dalla normativa fiscale a questa categoria, e il meccanismo va verificato sulle singole certificazioni ricevute dalle mandanti. Se sei nel forfettario, invece, la ritenuta non si applica.

Strumenti utili

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