La legge 398/91 resta solo per lo sport non ETS
Fino al 2025 la legge 398/91, con la sua tassazione forfettaria dei proventi commerciali e la semplificazione degli obblighi IVA, era utilizzabile anche da associazioni non sportive sotto la soglia di proventi prevista dalla norma. Dal primo gennaio 2026 la legge 398/91 resta in vigore solo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come enti del Terzo settore (art. 8 D.L. 84/2025, conv. L. 108/2025). Per tutte le altre associazioni, e per le società sportive dilettantistiche che hanno scelto la qualifica di ETS, la 398/91 non è più applicabile. Chi non accede a un altro regime agevolato, come il forfettario delle ODV e delle APS dell'art. 86 del Codice del Terzo settore che esonera anche dagli adempimenti IVA, torna alle liquidazioni periodiche dell'IVA, alle comunicazioni LIPE e alla dichiarazione IVA annuale, con l'IVA sulle operazioni imponibili versata per intero, al netto della sola IVA sugli acquisti effettivamente detraibile, invece che con la detrazione forfettaria del 50% prevista dal vecchio regime.
Il test di non commercialità degli enti iscritti al RUNTS
Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti che si iscrivono al RUNTS applicano le regole del Codice del Terzo settore. La natura fiscale dell'ente si verifica ogni anno con il test dell'art. 79 del Codice, che confronta i proventi delle attività svolte in forma d'impresa con le entrate non commerciali, e l'ente che in un periodo d'imposta vede prevalere i primi diventa fiscalmente commerciale, qualunque cosa dica lo statuto. Le attività commerciali svolte accanto a quelle istituzionali richiedono comunque una contabilità separata, e per la loro tassazione le ODV e le APS possono accedere al regime forfettario dell'art. 86, mentre gli altri enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito dell'art. 80. Questi enti redigono un bilancio o un rendiconto secondo le regole del Codice del Terzo settore, con soglie diverse a seconda delle dimensioni, e partecipano al riparto del 5 per mille se in possesso dei requisiti.
Il Registro delle attività sportive e le franchigie sui compensi
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è il presupposto per il riconoscimento della natura sportiva ai fini fiscali e per l'accesso ai benefici propri del settore. I compensi corrisposti a chi svolge lavoro sportivo dilettantistico beneficiano di una franchigia di 15.000 euro l'anno, entro la quale non sono soggetti a imposizione fiscale (art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021). La franchigia vale anche per chi è al contempo in regime forfettario, ma per l'Agenzia delle Entrate i compensi sportivi percepiti con la partita IVA concorrono comunque al limite di 85.000 euro del forfettario. Ai fini contributivi la soglia è diversa, perché i contributi sono dovuti sulla parte dei compensi che supera 5.000 euro. Il lavoro sportivo dilettantistico si presume collaborazione coordinata e continuativa quando, con lo stesso committente, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni sportive, ed è coordinato sotto il profilo tecnico-sportivo (art. 28 D.Lgs. 36/2021), e l'associazione deve comunicare il rapporto al Registro entro il trentesimo giorno del mese successivo al suo inizio.
Il modello EAS e la decommercializzazione dei corrispettivi dei soci
Le associazioni che vogliono beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione e ripresentarlo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui i dati comunicati cambiano. Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro sportivo che non svolgono attività commerciali ne sono esonerati, mentre le altre sportive lo presentano in forma semplificata. Per gli enti che non sono ETS la decommercializzazione è quella dell'art. 148 del TUIR, che dal 2026 vale solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche, e non più per le associazioni culturali e di promozione sociale rimaste fuori dal RUNTS, mentre per gli ETS valgono le regole del Codice del Terzo settore. La decommercializzazione esclude dal reddito imponibile, e alle condizioni dell'art. 4 del decreto IVA anche dalla base IVA, le somme versate dagli associati per le attività istituzionali, a condizione che lo statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, contenga le clausole richieste dalla norma, fra cui la disciplina uniforme del rapporto associativo e il divieto di distribuire utili.
L'IVA sulle sponsorizzazioni
Le sponsorizzazioni ricevute da un'associazione, sportiva o meno, sono prestazioni di servizi commerciali soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche quando l'ente è non commerciale per le altre attività. Chi resta nella legge 398/91 versa l'IVA sulle sponsorizzazioni con la detrazione forfettaria del 50% dell'imposta, la stessa che vale per gli altri proventi commerciali del regime, mentre per le cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione è di un terzo.
Gli obblighi di rendicontazione
Che l'ente sia in legge 398/91, iscritto al RUNTS come ETS o rimasto un'associazione non riconosciuta al di fuori di entrambi i regimi, la rendicontazione annuale delle entrate e delle uscite resta dovuta, e cambia solo la forma del documento richiesto, mentre l'obbligo di tenerlo aggiornato e di conservarlo per i controlli è lo stesso.
Cosa facciamo per ASD, APS e enti del Terzo settore
Seguiamo la scelta del regime fiscale più adatto e la verifica dell'iscrizione al RUNTS o al Registro delle attività sportive, la gestione della legge 398/91 dove ancora applicabile, la contabilità e la dichiarazione IVA per gli enti che ne sono usciti, il modello EAS, la rendicontazione annuale e la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali. Ne parliamo anche in Associazioni sportive: statuti da integrare e soglie da ricontrollare. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia, ma seguiamo anche enti con sede fuori provincia, con contabilità gestita a distanza.
La prima consulenza è gratuita e la usiamo per capire la natura dell'ente, le iscrizioni in essere e il regime fiscale applicabile, prima di ogni indicazione.
Domande frequenti
La legge 398/91 è ancora applicabile a tutte le associazioni?
No, dal primo gennaio 2026 resta applicabile solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non hanno assunto la qualifica di ente del Terzo settore, mentre per tutte le altre associazioni non è più disponibile.
Cosa cambia per un'associazione che esce dalla legge 398/91?
Se non accede a un altro regime agevolato, come il forfettario delle ODV e delle APS, tornano dovute le liquidazioni periodiche dell'IVA, le comunicazioni LIPE e la dichiarazione annuale, e l'IVA sulle operazioni imponibili si versa per intero, detraendo solo quella sugli acquisti, invece di applicare la detrazione forfettaria del 50% del vecchio regime. Cambia anche la tassazione del reddito delle attività commerciali, che esce dal forfait della legge 398/91.
I compensi sportivi non sono tassati fino a 15.000 euro?
Fino a 15.000 euro l'anno i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non sono tassati e oltre si tassa solo l'eccedenza. Per chi è in regime forfettario gli stessi compensi contano però nel limite di 85.000 euro, e ai fini contributivi i contributi sono dovuti sulla parte che supera 5.000 euro.
Un'associazione deve sempre presentare il modello EAS?
Serve per accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi dei soci e va presentato entro 60 giorni dalla costituzione. Ne sono esonerati gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro sportivo che non svolgono attività commerciali.
Strumenti utili
Lo scadenzario mostra le scadenze del tuo profilo e le porta nel calendario del telefono.
Le scadenze del tuo profiloPrima consulenza gratuita
Un incontro in studio o una telefonata per capire la tua posizione e cosa serve, senza impegno.
Contatta lo StudioI contenuti di questa pagina hanno finalità informativa generale e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata, perché ogni situazione va valutata nel merito con un professionista. Per una valutazione della tua posizione puoi prendere un appuntamento con lo Studio.