Le detrazioni legate all'assistenza di un familiare anziano o malato restano spesso inutilizzate, perché è diffusa la convinzione che il fisco riconosca qualcosa soltanto per le persone fiscalmente a carico e conviventi. Per due voci di spesa che pesano parecchio non è così. Gli importi e le regole qui richiamati sono quelli dell'anno d'imposta 2025, cioè delle dichiarazioni che si presentano nel 2026.
Le spese mediche di un familiare non a carico
L'articolo 15, comma 2, del TUIR permette di detrarre le spese sanitarie sostenute nell'interesse di un familiare che non è fiscalmente a carico, quando riguardano una patologia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, cioè l'esenzione dal ticket. I familiari non sono però i parenti in genere, ma le persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, cioè coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti, genitori e in loro mancanza gli ascendenti, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Il beneficio è circoscritto alle sole spese collegate a quella patologia e incontra due limiti:
- spesa massima da indicare pari a 6.197,48 euro all'anno;
- solo la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare malato.
La detrazione è del 19% e si calcola, insieme alle altre spese sanitarie, sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Il tetto dei 6.197,48 euro va inteso al lordo della franchigia, perché è un limite alla spesa da indicare nel rigo e non alla base di calcolo, quindi senza altre spese sanitarie la base massima è 6.068,37 euro e la detrazione 1.152,99 euro, mentre se la franchigia è già assorbita dalle spese proprie il tetto rende il 19% pieno, 1.177,52 euro.
Se il familiare malato non possiede redditi, o ha un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni e non è tenuto a dichiarare, chi ha pagato indica l'intera spesa, sempre entro i 6.197,48 euro annui. Se invece il malato la dichiarazione l'ha presentata e la detrazione non ha trovato capienza, quello che si indica non è la spesa pagata ma la parte di detrazione rimasta incapiente, divisa per 0,19 e sempre entro i 6.197,48 euro, che si legge nelle annotazioni del suo 730 o nel rigo RN47 colonna 6 del suo modello Redditi, per cui con 380,00 euro di detrazione non goduta l'importo da indicare è 2.000,00 euro.
Serve poi che il collegamento fra la spesa e la patologia esente risulti da documentazione medica o da un'autocertificazione firmata dal malato. La detrazione spetta comunque per intero a prescindere dal reddito di chi la chiede, perché le spese sanitarie restano fuori sia dalla riduzione dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, sia dal riordino delle detrazioni dell'articolo 16-ter che opera sopra i 75.000 euro di reddito.
La badante di un genitore che vive da solo
La seconda voce è la detrazione per gli addetti all'assistenza personale, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del TUIR, che ne fissa tetto di spesa e limite di reddito e spetta sia per l'assistenza prestata a sé stessi sia per quella prestata a un familiare. L'estensione ai familiari non fiscalmente a carico arriva invece dal terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo, che rinvia alle persone indicate nell'articolo 12, ed è l'articolo 12, comma 4-ter, a rinviare a sua volta all'elenco dell'articolo 433 del codice civile. I requisiti sono:
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che deve derivare da una patologia e risultare da certificazione medica;
- reddito complessivo di chi sostiene la spesa non superiore a 40.000 euro, limite in cui rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca e quelli tassati con l'imposta sostitutiva del regime forfettario;
- spesa detraibile fino a un massimo di 2.100 euro, sui quali si applica il 19%, quindi al più 399,00 euro di imposta risparmiata;
- pagamento con bonifico, carta o altro sistema tracciabile.
È considerato non autosufficiente chi ha bisogno di sorveglianza continuativa oppure non è in grado di alimentarsi, di provvedere all'igiene personale, di camminare o di vestirsi. Non conta chi ha firmato il contratto di lavoro ma chi sostiene effettivamente la spesa, e la detrazione spetta anche quando l'assistenza è resa da una cooperativa di servizi, da un'agenzia interinale o da una casa di cura o di riposo. In quest'ultimo caso, però, vale soltanto sulla quota della retta riferita all'assistenza personale, che la struttura deve certificare distintamente dalle spese di ospitalità, perché senza quella separazione in fattura la detrazione non spetta.
La documentazione è il punto che fa cadere più spesso la detrazione in controllo formale, perché la spesa deve risultare da una ricevuta, anche non fiscale purché firmata da chi presta l'assistenza, con estremi anagrafici e codice fiscale di chi paga, di chi assiste e, se la spesa è per un familiare, della persona assistita.
Un esempio in cifre
Prendiamo un dipendente con 35.000 euro di reddito complessivo che assiste il padre vedovo, non autosufficiente e residente altrove. Nell'anno ha pagato 7.200 euro a una badante e 4.000 euro di cure collegate a una patologia esente del padre, il quale percepisce una pensione minima e non ha imposta da pagare; lui stesso non ha altre spese sanitarie da indicare. Sulla badante la spesa rilevante si ferma comunque a 2.100 euro, quindi la detrazione vale 399,00 euro. Sulle cure la detrazione è il 19% di 3.870,89 euro, cioè 735,47 euro. In tutto sono 1.134,47 euro di IRPEF in meno.
L'assenza di spese sanitarie proprie non è un dettaglio dell'esempio, perché la franchigia di 129,11 euro si toglie una volta sola dal totale e non va sottratta di nuovo dalle spese sostenute per il familiare. Se lo stesso contribuente avesse anche 800,00 euro di spese sue, la base diventerebbe 4.670,89 euro e la detrazione 887,47 euro, cioè i 4.000,00 euro pagati per il padre porterebbero il 19% pieno, 760,00 euro. Chi sottrae la franchigia due volte si toglie da solo 24,53 euro.
Gli errori che tornano più spesso
Il primo è confondere la colf con la badante, perché la detrazione per l'assistenza personale non spetta ai lavoratori domestici con un inquadramento contrattuale diverso da quello degli addetti all'assistenza. Il secondo riguarda i contributi previdenziali versati per la badante, che non vanno sommati alle spese di assistenza ma si deducono dal reddito, fino a un massimo di 1.549,37 euro. Il terzo è leggere male il tetto dei 2.100 euro, che è riferito al singolo contribuente e non a ciascuna persona assistita, quindi chi paga per sé e per un familiare resta comunque dentro quell'importo, e se più figli sostengono spese per lo stesso genitore il limite va ripartito fra loro.
Il quarto è il pagamento in contanti, che dal 2020 fa perdere entrambe le detrazioni, con l'unica eccezione, per le spese da patologia esente, dell'acquisto di medicinali e dispositivi medici e delle prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Resta poi il rovescio della medaglia, perché chi ha un'IRPEF molto bassa o nulla, e chi applica il regime forfettario senza altri redditi tassati in via ordinaria, non ha imposta da cui sottrarre queste somme e la detrazione si perde. Prima di intestare fatture e ricevute a una persona piuttosto che a un'altra conviene quindi guardare chi, in famiglia, ha davvero imposta da pagare.
Che cosa è cambiato quest'anno
Il decreto legislativo 18 dicembre 2025 n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, aveva riscritto il comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR chiedendo, per tutte le persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, la convivenza con il contribuente o il pagamento di assegni alimentari. Con quel testo la detrazione per il genitore che vive da solo era preclusa. Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, ha tolto quella condizione dalla definizione generale e l'ha reintrodotta soltanto per le altre persone elencate nell'articolo 433 e soltanto quando la norma pretende che il familiare sia fiscalmente a carico. La modifica si applica già al periodo d'imposta 2025, quindi alle dichiarazioni che si stanno chiudendo in queste settimane.
Nello stesso senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 che, pronunciandosi sul rimborso aziendale della retta di una RSA per una madre non convivente, ha affermato che quando le norme richiamano genericamente le persone indicate nell'articolo 12 del TUIR il riferimento è alle persone elencate nell'articolo 433 del codice civile senza ulteriori condizioni.
Le istruzioni al modello 730/2026 e le guide dell'Agenzia sono state chiuse prima del 12 agosto 2026 e riportano ancora, per gli altri familiari dell'elenco, cioè generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli e coniuge separato, il requisito della convivenza o degli assegni alimentari, mentre il testo di legge vigente e la risposta di agosto vanno oltre quelle istruzioni, quindi su queste spese vale la pena far controllare la propria posizione.
Le date da tenere
- 730/2026 entro il 30 settembre 2026;
- Redditi Persone fisiche entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato;
- 730 integrativo con codice 1, tramite CAF o professionista abilitato, entro il 26 ottobre 2026, perché il 25 è domenica;
- dichiarazione integrativa a favore fino al 31 dicembre 2031.
Con il 730 integrativo il rimborso arriva in busta paga entro l'anno, se c'è un sostituto d'imposta. L'integrativa a favore presentata entro il 2 novembre 2027 dà un credito compensabile subito in F24, mentre dopo quella data, e comunque entro il 31 dicembre 2031, lo stesso credito serve solo a pagare debiti che maturano dall'anno successivo a quello di presentazione.
Conviene comunque fare la verifica prima dell'invio, tenendo da parte le ricevute della badante, la certificazione della ASL sulla patologia esente e le prove dei pagamenti tracciati, come per le altre voci della 730 e Redditi 2026.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione sulla base delle istruzioni ministeriali al modello 730/2026, delle guide dell'Agenzia delle Entrate e del decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11/08/2026). Importi, soglie e requisiti possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.