Chi può essere socio e chi decide
La legge consente che nella STP siano presenti anche soci non professionisti, per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, ma impone che i soci professionisti abbiano la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci, misurata sul loro numero oppure, in alternativa, sulla loro quota di capitale secondo le regole del tipo di società scelto, e i patti sociali o parasociali contrari non contano (art. 10 c. 4 lett. b L. 183/2011, nel testo in vigore dal 03/01/2026). Se la condizione viene meno, la società si scioglie e l'ordine la cancella dall'albo, salvo che la maggioranza sia ripristinata entro sei mesi. Ogni socio professionista deve essere iscritto al proprio albo o ordine, e la società stessa si iscrive in un'apposita sezione speciale tenuta dall'ordine di riferimento, requisito che si aggiunge alla normale iscrizione al Registro delle Imprese.
Reddito d'impresa o professionale secondo la forma societaria
Per l'Agenzia delle Entrate la STP non è un tipo autonomo di società ma segue la disciplina fiscale della forma scelta, per cui se è costituita come Snc, Sas, Srl, Spa o cooperativa produce reddito d'impresa, anche se l'attività svolta è professionale (risposte a interpello n. 107 e n. 128 del 2018). La legge ammette anche la STP in forma di società semplice, sulla quale l'Agenzia non si è pronunciata espressamente, e in quel caso la qualificazione del reddito va valutata con prudenza prima di scegliere quella strada. La scelta della forma societaria, quindi, oltre alla governance decide anche il regime fiscale che accompagnerà la società.
La ritenuta sui compensi fatturati dalla STP
I clienti della STP che sono sostituti d'imposta tendono ad applicare la ritenuta d'acconto sulle sue fatture, come farebbero con un libero professionista individuale, ma quando la STP produce reddito d'impresa la ritenuta non va operata, perché l'art. 25 del DPR 600/1973 la esclude per le prestazioni rese nell'esercizio di imprese (risposta a interpello n. 107 del 2018). Conviene dirlo per iscritto ai clienti, per evitare trattenute che la società dovrebbe poi scomputare in dichiarazione. Diverso è il caso dei soci professionisti che fatturano alla STP le proprie prestazioni con una partita IVA personale, perché quei compensi sono reddito di lavoro autonomo e la STP, come sostituto d'imposta, vi applica la ritenuta (risposta a interpello n. 128 del 2018).
IVA ed esenzioni delle prestazioni rese dalla STP
Le prestazioni rese dalla STP seguono le stesse regole IVA che varrebbero per il singolo professionista, per cui le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona restano esenti (art. 10, primo comma, n. 18 del DPR 633/1972) anche quando a fatturarle è la società, purché siano eseguite da professionisti sanitari abilitati, perché l'esenzione guarda alla natura della prestazione e alla qualifica di chi la esegue e non alla forma giuridica del prestatore. L'esenzione si valuta prestazione per prestazione, e le attività che non hanno finalità di cura, come le perizie medico-legali, restano imponibili anche in una STP sanitaria.
La cassa previdenziale dei soci
Ogni socio professionista della STP resta iscritto alla propria cassa di previdenza, ENPAP per gli psicologi, ENPAM per i medici, Inarcassa per ingegneri e architetti, e ciascuna cassa ha regole proprie per il reddito che nasce in società. ENPAP e Inarcassa calcolano il contributo soggettivo del socio sulla quota del reddito dichiarato dalla STP che gli spetta in base alla partecipazione agli utili, anche se gli utili non sono stati distribuiti e qualunque sia la qualificazione fiscale di quel reddito, e chiedono alla società di applicare in fattura il contributo integrativo, che poi ciascun socio dichiara e versa per la sua quota. Inarcassa chiede inoltre alla STP di registrarsi e di comunicare ogni anno il proprio volume d'affari, mentre l'ENPAM segue regole proprie, da verificare caso per caso. Conviene chiarirlo con ciascun socio prima della costituzione, perché la cassa non riceve automaticamente i dati della STP e le comunicazioni annuali restano in larga parte a carico dei soci.
Bilancio e trasformazione da una Srl esistente
Se la STP è costituita in forma di società di capitali, tiene il bilancio come qualsiasi Srl, in forma micro o abbreviata secondo i parametri dimensionali. Una Srl già esistente può diventare STP senza costituire una nuova società, con una delibera davanti al notaio che adegua l'atto costitutivo ai requisiti della legge (esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci, indicazione di società tra professionisti nella denominazione, composizione dei soci) e con la successiva iscrizione nella sezione speciale dell'albo. Diverso è il caso dello studio associato, perché l'Agenzia tratta il suo passaggio a STP in forma di società commerciale come un conferimento fiscalmente rilevante, valutato al valore normale dei beni e dei crediti dello studio, e non come un'operazione neutrale (risposta a interpello n. 107 del 2018).
Cosa facciamo per le società tra professionisti
Seguiamo la scelta della forma societaria in fase di costituzione, valutata anche sulle conseguenze fiscali di lungo periodo, la contabilità ordinaria e il bilancio, la gestione della cassa previdenziale di ciascun socio, e il passaggio in STP di studi associati o Srl esistenti. Lo studio è in Via Cipro 40 a Brescia, ma seguiamo anche società tra professionisti con sede fuori provincia, con contabilità gestita a distanza.
La prima consulenza è gratuita e la usiamo per capire la composizione dei soci, le professioni coinvolte e la forma societaria più adatta, prima di ogni indicazione.
Domande frequenti
Una STP produce sempre reddito d'impresa?
Se è costituita come Snc, Sas, Srl, Spa o cooperativa sì, perché per l'Agenzia delle Entrate conta la forma societaria e non la natura professionale dell'attività. Per la STP in forma di società semplice, ammessa dalla legge ma poco diffusa, manca una presa di posizione espressa dell'Agenzia e la qualificazione va valutata con prudenza.
Si applica la ritenuta d'acconto sulle fatture di una STP?
No, quando la STP produce reddito d'impresa, come avviene per quelle costituite in forma di società commerciale, perché la ritenuta non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di imprese. La ritenuta resta invece sui compensi che i soci professionisti fatturano alla STP con la propria partita IVA.
L'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie vale anche se il professionista lavora in una STP?
Sì, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione eseguite da professionisti abilitati l'esenzione continua ad applicarsi anche quando a fatturare è la società, perché dipende dalla natura della prestazione e non dalla forma giuridica di chi la rende.
Uno studio associato o una Srl possono diventare STP senza costituire una nuova società?
Una Srl sì, adeguando l'atto costitutivo con una delibera davanti al notaio e iscrivendosi nella sezione speciale dell'albo. Per lo studio associato il passaggio è possibile, ma l'Agenzia delle Entrate lo tratta come un conferimento fiscalmente rilevante e non come un'operazione neutrale, per cui va pianificato con attenzione.
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