La questione riguarda una platea ristretta, cioè il socio di una società a responsabilità limitata che nella società lavora davvero, con continuità e in modo prevalente, e che proprio per questo è iscritto alla gestione artigiani o alla gestione commercianti dell'INPS. Su di lui i contributi non si fermano ai fissi sul minimale, perché l'Istituto calcola anche una quota a percentuale sul reddito d'impresa dichiarato dalla società, attribuita a ciascun socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, e la calcola anche quando quell'utile l'assemblea lo ha accantonato a riserva e nessuno lo ha mai incassato.
Quanto pesa il conto
Per il 2026 il reddito minimale è 18.808,00 euro e i contributi fissi valgono, per dodici mesi di iscrizione, 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti. Sulla parte di reddito che eccede il minimale si applica invece l'aliquota del 24,00 per cento per gli artigiani e del 24,48 per cento per i commercianti, che salgono di un punto sulla parte oltre 56.224,00 euro. Prendendo una Srl commerciale con 60.000,00 euro di reddito d'impresa dichiarato e due soci al 50 per cento che entrambi ci lavorano, la quota di ciascuno vale 30.000,00 euro, l'eccedenza sul minimale 11.192,00 euro e il contributo richiesto in più 2.739,80 euro l'anno a testa. Su più annualità contestate insieme l'importo si moltiplica, e arriva in un'unica richiesta. Il conto si fa sul reddito d'impresa dichiarato ai fini fiscali, che non coincide con l'utile di bilancio.
Sette sentenze nello stesso giorno
Il 16 settembre 2026 la sezione Lavoro della Corte di cassazione ha depositato la sentenza n. 25377 e sei pronunce conformi, dalla n. 25378 alla n. 25383. Il caso deciso dalla prima riguardava una socia unica e amministratrice di Srl alla quale erano stati notificati due avvisi di addebito sugli utili del 2015 e del 2017 accantonati a riserva, con l'INPS che sosteneva di dover guardare al reddito conseguibile in astratto e non a quello realmente percepito. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Istituto, affermando che il contributo si commisura alla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società che è attribuita al socio e che il socio ha dichiarato ai fini IRPEF, cosa che accade soltanto se gli utili sono stati percepiti oppure se la società ha optato per la tassazione per trasparenza. Le sei gemelle riferiscono lo stesso principio alla gestione artigiani e commercianti, e una di esse decide il caso di un socio al 20 per cento di una Srl artigiana, per cui la regola non è limitata a chi è socio unico.
L'obbligo di iscrizione di chi lavora nella società non è però stato toccato e i contributi fissi sul minimale restano dovuti per intero, perché quello che cade, se questa lettura tiene, è soltanto la contribuzione a percentuale sulla parte che eccede il minimale.
La prova la deve dare l'INPS
La parte più utile della decisione sta in coda al principio, dove la Corte precisa che grava sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio, cioè l'avvenuta percezione degli utili oppure l'opzione della società per la trasparenza. Non tocca quindi al socio dimostrare di non aver incassato nulla, che sarebbe poi la prova di un fatto negativo e come tale difficile da costruire, ma è l'Istituto a dover dimostrare il presupposto della propria pretesa. È l'argomento su cui si regge una difesa, ed è anche quello che nelle prime sintesi circolate sulla sentenza compare di meno.
L'INPS però non ha cambiato prassi
La circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003 dice l'opposto, perché stabilisce che per il socio lavoratore di Srl la base imponibile è la quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato agli utili, e quindi anche se non distribuiti. Quella circolare non è stata ritirata. La circolare n. 84 del 10 giugno 2021 ha escluso dalla base i redditi di capitale del socio che nella società non lavora, lasciando però espressamente ferme le regole ordinarie per chi ci lavora. E la circolare n. 62 del 27 maggio 2026, con cui l'Istituto ha dato le istruzioni per il quadro RR di questa campagna dichiarativa, richiama ancora la circolare del 2003 per i soci di Srl. Finché l'INPS non prende posizione sulle sette sentenze le contestazioni possono quindi continuare ad arrivare, anche perché il funzionario di sede non ha il potere di disapplicare una circolare in vigore.
Perché non conviene smettere di versare
L'orientamento è nuovo e non consolidato, perché non c'è una pronuncia delle Sezioni Unite, nella stessa causa il Procuratore generale aveva concluso in senso opposto e la Corte ha compensato le spese dichiarando la novità e la complessità delle questioni dibattute. Chi decidesse di non versare più la quota a percentuale starebbe quindi scommettendo su una tesi che potrebbe non reggere, e se non reggesse non si troverebbe davanti a un contributo da pagare ma a un'omissione, con le sanzioni civili, l'aggio della riscossione e un DURC che rischia di non risultare regolare proprio quando serve per una gara o per farsi pagare.
Conviene piuttosto versare regolarmente e poi, dove si ritenga che il contributo non fosse dovuto, chiedere il rimborso di quanto versato, con una domanda che si presenta dal Cassetto previdenziale entro dieci anni dal versamento. Va detto però che finché la circolare del 2003 resta in vigore il rigetto è probabile, e che da lì la strada prosegue con il ricorso al Comitato e poi davanti al giudice; e che il rimborso dei contributi riduce il montante accumulato e quindi la pensione futura.
Se arriva un atto ci sono quaranta giorni
Una contestazione di questo tipo non nasce dai controlli automatici, perché nella dichiarazione del socio di una Srl che non ha optato per la trasparenza l'utile della società non compare da nessuna parte. Nasce invece da verifiche mirate che incrociano il reddito d'impresa dichiarato dalla società con l'elenco dei soci e le quote, e di solito si annuncia con un avviso bonario nel Cassetto previdenziale prima di diventare un avviso di addebito, che è già titolo esecutivo. Da lì ci sono quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione davanti al giudice del lavoro, il termine è perentorio e nel contenzioso contributivo non gode della sospensione feriale di agosto, a differenza di quanto accade con gli atti del Fisco. Si rispetta con il deposito del ricorso in cancelleria e non con la notifica all'INPS, e un'istanza di autotutela non lo ferma, per cui chi la presenta e aspetta la risposta rischia di perderlo. Un atto del genere si guarda il giorno stesso in cui arriva, non a fine mese.
Siccome quaranta giorni non bastano a ricostruire dieci anni di delibere, i documenti che smontano la pretesa conviene tenerli in ordine anno per anno, cioè il verbale dell'assemblea che destina l'utile a riserva o a nuovo, il bilancio approvato con la ricevuta di deposito, la dimostrazione che la società non ha optato per la trasparenza e i movimenti finanziari fra società e soci. Un bonifico dalla società al socio è il primo elemento che l'Istituto legge come utile percepito, quindi il rimborso di un finanziamento soci va documentato fin dall'erogazione originaria, altrimenti diventa proprio la prova che serve a chi contesta.
I numeri e i termini
- reddito minimale 2026: 18.808,00 euro;
- contributi fissi 2026: 4.521,36 euro per gli artigiani, 4.611,64 euro per i commercianti;
- aliquota sulla quota di reddito eccedente il minimale: 24,00 per cento artigiani e 24,48 per cento commercianti, un punto in più sulla parte oltre 56.224,00 euro;
- opposizione all'avviso di addebito: 40 giorni dalla notifica, termine perentorio, senza sospensione feriale, da rispettare con il deposito del ricorso in cancelleria;
- prescrizione dei contributi: 5 anni; domanda di rimborso di quanto versato e non dovuto: 10 anni.
L'obbligo di iscrizione e i contributi fissi sul minimale restano dovuti in ogni caso, mentre in discussione c'è solo la quota a percentuale sull'eccedenza.
Va aggiunto, per completezza, che in alcune posizioni la discussione si sposta più a monte, sul fatto stesso che la partecipazione al lavoro aziendale sia abituale e prevalente e che quindi l'iscrizione sia dovuta, dal momento che chi si limita ad amministrare la società non sta lavorando in azienda. È però una valutazione che dipende interamente dai fatti della singola posizione e non si risolve leggendo una sentenza.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione sulla base dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 convertito dalla legge 438/1992, dell'articolo 1, commi 202 e 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, delle sentenze della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 16 settembre 2026 n. 25377 e nn. 25378-25383, delle circolari INPS n. 102 del 12 giugno 2003, n. 84 del 10 giugno 2021, n. 14 del 9 febbraio 2026 e n. 62 del 27 maggio 2026, dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 122/2010. L'orientamento della Cassazione è recente e non consolidato, e la prassi dell'INPS resta a oggi di segno opposto: importi, termini e conseguenze variano in base alla singola posizione e a provvedimenti successivi, quindi verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di assumere decisioni. Non sostituisce un parere professionale.