Articolo aggiornato il 16/10/2026 nelle parti sui debiti che rientrano, sulla tolleranza, sulla decadenza e sulle cartelle di Comuni e Regioni. Le scadenze del 30 giugno e del 31 luglio 2026 sono già passate.
La rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 82 e seguenti, della L. 199/2025), è entrata nella fase operativa. Per chi ha presentato domanda la comunicazione delle somme dovute era attesa entro il 30 giugno e la prima rata scadeva il 31 luglio, mentre le cartelle di Comuni e Regioni seguono un percorso separato.
Di cosa si tratta
La rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatici e formali (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972) e di contributi INPS non richiesti a seguito di accertamento.
Si pagano il capitale e il rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio. Per le multe stradali irrogate dalle Prefetture lo sconto riguarda solo interessi e aggio. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali, l'ultima il 31 maggio 2035, e con le rate si aggiungono gli interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Se hai già aderito
Il termine per presentare la domanda di adesione alla quinquies "erariale" era fissato al 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rendeva disponibile la Comunicazione delle somme dovute (solo nell'area riservata per chi ha presentato lì la domanda), con l'esito della domanda, l'importo da pagare e i moduli di versamento. Andrebbe controllato che i carichi inseriti corrispondano a quelli attesi e che gli importi siano coerenti.
La prima rata (o il pagamento in unica soluzione) scadeva il 31 luglio 2026. I 5 giorni di tolleranza valgono solo per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata (articolo 1, comma 95, della L. 199/2025). Dopo le rate del 30 settembre e del 30 novembre 2026, dal 2027 le scadenze sono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, fino all'ultima rata del 31 maggio 2035.
Quando si perde il beneficio
La definizione perde efficacia se 2 rate, anche non consecutive, non vengono pagate o vengono pagate in parte, oppure se l'unica soluzione o l'ultima rata non sono pagate, sono pagate in parte o arrivano oltre i 5 giorni di tolleranza (articolo 1, comma 95, della L. 199/2025). In quel caso la riscossione riprende sull'intero debito affidato, comprese sanzioni e interessi, i versamenti già fatti restano acquisiti come acconto e per gli stessi debiti non si può più chiedere la rateizzazione ordinaria (articolo 1, comma 94, della L. 199/2025). Per questo la liquidità andrebbe pianificata per tutte le rate che restano fino alla fine del piano.
Cartelle di Comuni e Regioni
Per le cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione da Comuni e Regioni, come TARI, IMU, bollo auto e multe, le domande si presentano dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e valgono solo per i debiti degli enti che hanno aderito. Il Comune di Brescia e la Regione Lombardia non compaiono nell'elenco degli enti aderenti pubblicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aggiornato al 5 ottobre 2026. Requisiti, elenco degli enti e scadenze sono nell'articolo sulla rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni.
Il nostro consiglio
La rottamazione-quinquies permette di alleggerire posizioni debitorie pregresse se le scadenze si rispettano e se il piano resta sostenibile nel tempo. Prima delle prossime rate ti consiglieremmo di ricontrollare la comunicazione delle somme dovute e di verificare che la definizione resti conveniente rispetto alla tua situazione. Lo Studio Molinari può aiutarti a leggere la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a verificare i carichi inclusi, a valutare la convenienza dell'adesione e a pianificare i versamenti.
Contenuto a scopo informativo, pubblicato il 15/06/2026 e aggiornato al 16/10/2026 sulla base dell'articolo 1, commi 82-101, della Legge 199/2025 e delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 18/09/2026. Termini e importi possono variare in base alla tua posizione e a eventuali proroghe, per cui prima di procedere andrebbero verificate la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la tua situazione con lo Studio. Non sostituisce un parere professionale.