La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2026 depositata il 22 ottobre, ha tolto dall'articolo 8 della legge 604/1966 le parole che riservavano ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti la possibilità di una indennità più alta in caso di licenziamento illegittimo. Interessa chi ha fino a 15 dipendenti (società, ditte artigiane, professionisti con personale) e ha in organico qualcuno assunto prima del 7 marzo 2015, perché per quel lavoratore il costo massimo di un licenziamento che non regge davanti al giudice può salire.

Che cosa prevede l'articolo 8

Se risulta accertato che mancano la giusta causa e il giustificato motivo, il datore di lavoro che non raggiunge le soglie dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (la cosiddetta tutela reale, quella che può portare alla reintegrazione) deve riassumere il lavoratore entro 3 giorni. In mancanza deve versargli una indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice sceglie la misura guardando al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità del lavoratore e al comportamento e alle condizioni delle parti.

Lo stesso articolo consentiva di portare il massimo a 10 mensilità per chi ha più di 10 anni di anzianità e a 14 mensilità per chi ne ha più di 20, ma solo se il datore di lavoro occupava più di 15 persone. Nelle imprese più piccole questa maggiorazione non c'era, e il tetto restava fermo a 6 mensilità.

Che cosa ha deciso la Corte

La questione è arrivata dal Tribunale di Livorno, che chiedeva di portare il massimo a 12 mensilità. La Corte non ha seguito questa strada e ha dichiarato illegittimo l'articolo 8 limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». Il resto della norma resta com'è, per cui la maggiorazione dipende ora solo dall'anzianità, a prescindere da quanti dipendenti abbia il datore di lavoro.

Secondo la Corte una forbice tra 2,5 e 6 mensilità comprime l'indennità al punto da non consentire al giudice di adeguarla al danno concreto e da non dissuadere il datore di lavoro dal licenziare senza motivo. Dopo la sentenza 118/2025, inoltre, la differenza con i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, che nelle piccole imprese possono ottenere un'indennità più alta, ha perso la sua giustificazione, anche perché chi è stato assunto da più tempo fa in genere più fatica a ricollocarsi.

La Corte osserva anche che chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015 ha ormai almeno 10 anni di anzianità, per cui la fascia fino a 10 mensilità riguarda in pratica tutti questi lavoratori, e quella fino a 14 mensilità chi ha più di 20 anni di servizio. Il numero dei dipendenti resta tra i criteri che il giudice considera nel graduare l'indennità, senza più bloccare l'accesso alla maggiorazione.

Un esempio con i numeri

Si prenda un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, con una retribuzione globale di fatto di 2.000 euro al mese, licenziato da un datore di lavoro con otto dipendenti, in un caso in cui il giudice accerti che il licenziamento non aveva giusta causa né giustificato motivo. I valori sono limiti entro cui si muove il giudice, non importi dovuti.

  • prima della sentenza, qualunque fosse l'anzianità: da 5.000 euro (2,5 mensilità) a 12.000 euro (6 mensilità);
  • dopo la sentenza, con più di 10 anni di anzianità: da 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro (10 mensilità);
  • dopo la sentenza, con più di 20 anni di anzianità: da 5.000 euro a un massimo di 28.000 euro (14 mensilità).

Il minimo di 2,5 mensilità non cambia, e la misura concreta dipende dai criteri dell'articolo 8, per cui nei casi più lineari l'indennità può restare lontana dal massimo.

Che cosa non cambia

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi vale il decreto legislativo 23/2015, il cui articolo 9 dimezza gli importi per le imprese sotto soglia. Il tetto di 6 mensilità di quell'articolo era già stato dichiarato illegittimo con la sentenza 118/2025, e la stessa sentenza 174 descrive per quei lavoratori una forbice da 3 a 18 mensilità nel caso del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Per loro la nuova pronuncia non cambia la disciplina.

La decisione non tocca nemmeno i licenziamenti nulli o discriminatori, per i quali le regole restano quelle di prima, e non cambia le regole su quando un licenziamento sia o no legittimo. Cambia soltanto la misura massima dell'indennità quando il giudice lo ritiene illegittimo.

Per l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23/2015, se un datore di lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato successive al 7 marzo 2015, supera i requisiti dimensionali dell'articolo 18, anche ai lavoratori assunti prima si applica il decreto del 2015 e non più l'articolo 8, ed è un punto da verificare con il consulente del lavoro. Lo stesso vale, per l'articolo 1, comma 2, per chi prima del 7 marzo 2015 era a tempo determinato o in apprendistato e ha avuto la conversione a tempo indeterminato dopo quella data.

Che cosa conviene fare

Chi ha dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 può tenere conto che, in caso di contestazione, il costo massimo di una cessazione che il giudice ritenga illegittima è oggi più alto di prima, e costa di più un licenziamento privo di una motivazione solida. Prima di intimare un licenziamento conviene verificare con il consulente del lavoro la data di assunzione, l'anzianità, i motivi che si intendono addurre e le prove disponibili, e valutare se esistano strade diverse, come una risoluzione consensuale o una transazione.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale la parte dichiarata illegittima non può più essere applicata (articolo 136 della Costituzione e articolo 30 della legge 87/1953), e questo vale anche nelle cause già in corso per licenziamenti intimati prima. Restano in genere fuori i licenziamenti non più contestabili, perché non impugnati entro 60 giorni o senza ricorso nei 180 giorni successivi (articolo 6 della legge 604/1966), e quelli già chiusi con una conciliazione o una sentenza definitiva. Per i singoli casi conviene sentire il consulente del lavoro o un avvocato.

Le cifre da tenere

  • assunti prima del 7 marzo 2015, datore di lavoro sotto soglia: indennità da 2,5 mensilità a 6, a 10 con più di 10 anni di anzianità e a 14 con più di 20;
  • assunti dal 7 marzo 2015: decreto legislativo 23/2015, importi dimezzati e senza il tetto di 6 mensilità (sentenza 118/2025).

Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 le mensilità si calcolano sull'ultima retribuzione globale di fatto, per gli assunti dopo sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

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Contenuto a scopo informativo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2026 (decisa il 6 luglio e depositata il 22 ottobre 2026), degli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, della sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2025, dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87. La sentenza 174/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 2026; la norma non si applica più dal 29 ottobre 2026. Non sostituisce un parere professionale.