Chi vive in affitto nell'abitazione principale può portare in detrazione una somma forfettaria in dichiarazione dei redditi. Non è un rimborso del canone: è uno sconto d'imposta di importo fisso, che varia in base al tipo di contratto e al reddito complessivo. Le detrazioni sono disciplinate dall'articolo 16 del TUIR e si indicano nel quadro E, sezione V, del modello 730 (righi E71 ed E72) o nel corrispondente quadro del modello Redditi PF.
Contratti liberi: 300 o 150 euro
È il caso più comune: contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 per un immobile adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta nella misura di 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e di 150,00 euro se il reddito è superiore a tale soglia ma non supera 30.987,41 euro. Oltre 30.987,41 euro di reddito complessivo la detrazione non spetta.
Canone concordato: 495,80 o 247,90 euro
Se il contratto è a canone concordato, cioè stipulato sulla base degli accordi territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, la detrazione raddoppia abbondantemente: 495,80 euro fino a 15.493,71 euro di reddito complessivo e 247,90 euro fino a 30.987,41 euro. Per i contratti a canone concordato cosiddetti "non assistiti", cioè stipulati senza l'intervento delle organizzazioni firmatarie, occorre verificare la necessità dell'attestazione di rispondenza all'accordo territoriale, che l'Agenzia delle Entrate considera condizione per fruire dell'agevolazione.
Giovani fino a 31 anni: fino a 2.000 euro
È la misura più consistente e la meno conosciuta. I giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione, anche per una porzione di immobile, da destinare a propria residenza hanno diritto a una detrazione pari al 20 per cento del canone annuo, con un minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000,00 euro. Il beneficio spetta se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
Le condizioni da rispettare sono precise. Il contratto deve essere stipulato prima del compimento del trentunesimo anno di età, e il requisito anagrafico è soddisfatto anche se ricorre solo per una parte dell'anno. L'immobile affittato deve essere diverso dall'abitazione principale dei genitori o di chi ha in affidamento il giovane. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto: se il contratto è del 2026, può essere utilizzata fino al 2029.
Chi si trasferisce per lavoro: 991,60 o 495,80 euro
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo possono detrarre 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, oppure 495,80 euro fino a 30.987,41 euro. Il nuovo comune deve distare almeno cento chilometri dal precedente e trovarsi comunque fuori dalla regione di provenienza. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza e riguarda solo i lavoratori dipendenti: chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente resta escluso, e chi perde la qualifica di dipendente perde il diritto alla detrazione dall'anno successivo.
Tre cose che fanno la differenza
La prima è che queste detrazioni non sono cumulabili tra loro: se ricorrono più presupposti si sceglie quella più favorevole. Se però nel corso dell'anno la situazione cambia, per esempio perché ci si trasferisce, si può beneficiare di più detrazioni per periodi diversi, purché il totale dei giorni non superi i 365.
La seconda è che l'importo va sempre rapportato ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato effettivamente adibito ad abitazione principale, e alla percentuale di intestazione del contratto: se i conduttori sono due, ciascuno indica il cinquanta per cento.
La terza è la più interessante: se la detrazione supera l'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per tipologia di reddito, la parte eccedente non si perde ma viene riconosciuta come credito. È il motivo per cui conviene chiederla anche quando l'IRPEF dovuta è modesta o nulla.
Un errore frequente
Chi riceve dal datore di lavoro un rimborso del canone di locazione, indicato nella Certificazione Unica tra i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, non può cumulare l'agevolazione. Le detrazioni forfettarie spettano soltanto se il canone pagato eccede quanto rimborsato dal datore, cioè se una parte del costo resta effettivamente a carico del lavoratore.
Vale infine la pena ricordare un punto di partenza spesso trascurato: la detrazione presuppone un contratto regolarmente registrato. Un affitto non registrato non solo esclude ogni beneficio fiscale, ma espone a conseguenze ben più pesanti sia il proprietario sia, sul piano dei diritti, l'inquilino.
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla data di pubblicazione sulla base delle istruzioni ministeriali al modello 730/2026. Importi, soglie e requisiti possono variare in base alla tua posizione e a provvedimenti successivi: verifica sempre la tua situazione con lo Studio prima di procedere. Non sostituisce un parere professionale.