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ACCONTO IMU 2026: SCADENZA IL 16 GIUGNO, CHI PAGA E COME CALCOLARLO

2026-06-08 09:54

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FISCALE, imu,

ACCONTO IMU 2026: SCADENZA IL 16 GIUGNO, CHI PAGA E COME CALCOLARLO

Acconto IMU 2026 in scadenza il 16 giugno: scopri chi deve pagare, come si calcola la prima rata e quali immobili sono esenti.

 

SCADENZA IL 16 GIUGNO, CHI PAGA E COME CALCOLARLO

 

 

Il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento della prima rata IMU, l'imposta municipale sugli immobili. È una delle scadenze che ogni anno coglie impreparati molti proprietari, anche perché le regole su esenzioni, sconti e aliquote non sempre sono immediate. In questo articolo facciamo chiarezza su chi è tenuto al pagamento, come si calcola l'acconto e quali sono i casi di esenzione e riduzione.

CHI DEVE PAGARE E CHI È ESENTE

L'IMU è dovuta da chi possiede fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione). La regola generale è nota: l'abitazione principale non di lusso è esente. Non pagano quindi i proprietari della casa in cui risiedono e dimorano abitualmente, se accatastata nelle categorie ordinarie (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7).

L'imposta resta invece dovuta sulle abitazioni principali di lusso, ossia quelle classificate come A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio): in questi casi si applica un'aliquota ridotta con una detrazione fissa di 200 euro. Pagano poi l'IMU, in via ordinaria, i possessori di seconde case, immobili a disposizione, negozi, capannoni, uffici, terreni edificabili e, salvo specifiche esenzioni, i terreni agricoli.

COME SI CALCOLA L'ACCONTO

L'acconto di giugno è pari al 50% dell'imposta annua, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente. Il saldo, a conguaglio sulle aliquote definitive 2026, andrà poi versato entro il 16 dicembre.

Per i fabbricati la base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, a cui si applica il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell'immobile. I principali moltiplicatori sono: 160 per i gruppi A (esclusa la categoria A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; 140 per il gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per la categoria A/10 (uffici) e per il gruppo D/5; 65 per gli immobili del gruppo D. Sul valore così ottenuto si applica l'aliquota comunale.

A titolo indicativo, l'aliquota base per le seconde case è fissata all'8,6 per mille, ma i Comuni possono elevarla fino al 10,6 per mille: è quindi sempre opportuno verificare la delibera del proprio Comune prima di effettuare il calcolo.

SCONTI E RIDUZIONI DA NON DIMENTICARE

La normativa prevede alcune riduzioni che possono abbattere sensibilmente l'imposta, ma che vanno conosciute e documentate correttamente.

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (parenti in linea retta entro il primo grado), a condizione che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, che il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale e che risieda nello stesso Comune dell'immobile concesso. Una riduzione del 50% è prevista anche per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono inoltre previste agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato.

Trattandosi di condizioni stringenti, basta che ne manchi una perché lo sconto decada: vale la pena verificarle con attenzione prima del versamento.

 

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COME E QUANDO SI VERSA

Il pagamento si effettua con modello F24, indicando gli appositi codici tributo e il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile, oppure con apposito bollettino postale. L'IMU non si versa se l'importo complessivo annuo è inferiore alla soglia minima fissata dal Comune (in mancanza di delibera, 12 euro). Ricordiamo infine che, in caso di variazioni rilevanti intervenute nel 2025 (acquisti, vendite, cambi di destinazione), può essere necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026.

IL NOSTRO CONSIGLIO

L'IMU è un'imposta in autoliquidazione: l'onere del corretto calcolo e del versamento ricade interamente sul contribuente, senza alcun avviso preventivo da parte del Comune. Errori sulle aliquote applicabili, sulla classificazione catastale o sulla spettanza di un'agevolazione sono frequenti e, in caso di omesso o insufficiente versamento, espongono a sanzioni e interessi.

Se possiedi più immobili, hai concesso una casa in comodato o hai avuto variazioni nel corso dell'ultimo anno, ti consigliamo di non procedere "a memoria": un controllo preventivo evita sorprese. Lo Studio Molinari è a disposizione per il calcolo dell'acconto, la predisposizione del modello F24 e la verifica delle agevolazioni applicabili. Contattaci per fissare un appuntamento prima della scadenza del 16 giugno.

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