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IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

2024-04-16 13:20

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IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche nel 2024 segue determinati termini e modalità. Per operazioni "senza IVA" di importo superiore a € 77,47, l'imposta di bollo deve essere versata entro specifici termini:


  • l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo, terzo e quarto trimestre (rispettivamente, 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30 settembre).
  • è possibile differire il versamento al termine previsto per il secondo o terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo o secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.

Il versamento può essere effettuato con il modello F24 ovvero con addebito diretto sul c/c tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia



Si consiglia di verificare l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate ogni trimestre per apportare eventuali modifiche entro il prossimo 30 aprile per il primo trimestre, in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.


in caso di mancato, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'importo dovuto, la sanzione ridotta ad 1/3 e gli interessi, con un termine di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.



In caso di mancato pagamento, l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo.



Le sanzioni per il mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sono stabilite in base ai tempi di ritardo: 30% se oltre 90 giorni dalla scadenza, 15% se entro 90 giorni, e 1% giornaliero se entro 15 giorni dalla scadenza.



È possibile beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso, a condizione che non siano state riscontrate violazioni o inviate comunicazioni.



Inoltre, il cedente o prestatore è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta di bollo anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un soggetto terzo per suo conto.




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