Con il provvedimento del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per accedere al nuovo regime opzionale TCF (Tassazione Cedolare Forfettaria) per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Si tratta di una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 che consente di optare per un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. Vediamo le principali caratteristiche.
CHE COS'E' IL REGIME OPZIONALE TCF
Il regime opzionale TCF permette alle persone fisiche che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo, e che hanno superato i limiti del regime forfettario, di applicare un'imposta sostitutiva sul reddito prodotto. L'obiettivo è semplificare il carico fiscale e incentivare la compliance tributaria per una fascia di contribuenti che si trovano nella cosiddetta “zona grigia” tra il regime forfettario e il regime ordinario IRPEF.
CHI PUO' ACCEDERE AL REGIME TCF
Possono accedere al regime opzionale TCF le persone fisiche titolari di:
- Reddito d'impresa (imprenditori individuali)
- Reddito di lavoro autonomo (liberi professionisti)
- Redditi da partecipazione in imprese familiari o aziende coniugali
Sono esclusi dal regime i soggetti che applicano regimi speciali IVA, coloro che effettuano operazioni con soggetti domiciliati in paesi a fiscalita' privilegiata, e chi ha aderito al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.
COME SI ESERCITA L'OPZIONE
L'opzione per il regime TCF si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di prima applicazione. Il provvedimento del 3 febbraio 2026 ha stabilito le modalita' specifiche di esercizio dell'opzione, compreso il modello da utilizzare e i termini di presentazione. L'opzione e' vincolante per almeno un triennio, salvo cause di decadenza.
MISURA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
L'imposta sostitutiva si applica sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo con le seguenti aliquote:
- 15% per i contribuenti con ricavi o compensi fino a determinate soglie
- 20% per i contribuenti con ricavi o compensi superiori alle predette soglie
L'imposta sostitutiva sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito derivante dall'attivita' svolta.
EFFETTI SUL REGIME IVA E CONTRIBUTIVO
L'adesione al regime opzionale TCF non modifica il regime IVA applicabile. Il contribuente rimane pertanto soggetto agli obblighi IVA ordinari: fatturazione, liquidazione periodica e versamento dell'imposta. Anche i contributi previdenziali continuano ad essere calcolati secondo le regole ordinarie della cassa previdenziale di appartenenza.
DECADENZA E REVOCA
Il regime cessa di applicarsi nei seguenti casi:
- Superamento delle soglie massime di ricavi o compensi previste dalla normativa
- Svolgimento di attivita' non compatibili con il regime
- Rinuncia espressa da esercitarsi entro i termini previsti
In caso di decadenza, il contribuente torna al regime ordinario IRPEF a partire dall'anno successivo al verificarsi della causa ostativa.
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Con il provvedimento del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le sezioni del modello Redditi PF dedicate alla liquidazione dell'imposta sostitutiva TCF, nonche' le istruzioni operative per la corretta compilazione. I codici tributo per i versamenti tramite modello F24 sono stati contestualmente istituiti con apposita risoluzione.
Per qualsiasi chiarimento sull'opportunita' di aderire al regime opzionale TCF e sulla sua convenienza rispetto al regime ordinario, lo Studio e' a vostra disposizione.
